F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. BELLUNO PONTALPI 1905 AVVERSO DECISIONI MERI- TO GARA NON DISPUTATA BELLUNO PONTALPI 1905 CALVI NOALE DEL 7.3.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n.32 del 25.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. BELLUNO PONTALPI 1905 AVVERSO DECISIONI MERI- TO GARA NON DISPUTATA BELLUNO PONTALPI 1905 CALVI NOALE DEL 7.3.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n.32 del 25.3.1999) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 29 dell'11 marzo 1999, adottava a carico dall'A.C. Belluno Pontalpi il provvedimento di punizione sportiva di perdita della gara con l'U.S. Calvi Noale, fissata per il giorno 7 marzo 1999 e non disputata, oltre 1 punto di penalizzazione e l'ammenda di L. 100.000. La delibera era fondata su questa testuale motivazione: "la gara in oggetto non è stata disputata in quanto la società A.C. Belluno Pontalpi si è rifiutata di scendere in campo, adducendo a giustificazione la pretesa impraticabilità dello stesso", mentre l'arbitro aveva confermato "la sostanziale agibilità del terreno di giuoco. La decisione trovava conferma nella delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado (Com. Uff. n. 32 del 25 marzo 1999), secondo il quale dalla documentazione ufficiale si evidenziava che il Direttore di gara aveva giudicato agibile il terreno di giuoco nel corso dell'ispezione praticata prima della gara. Contro tale delibera la società interessata ha proposto appello a questa C.A.F., articolando una serie di motivi e concludendo per l'annullamento della decisione impugnata. II gravame è fondato. Dall'allegato al modulo del rapporto di gara non risulta che l'arbitro abbia seguito le prescrizioni dettate dalle regole di giuoco (Regola 1 e relative decisioni della F.I.G.C.), procedendo all'indagine sulla praticabilità del campo alla presenza dei capitani delle due formazioni, all'ora di inizio della gara e previa identificazione dei calciatori, né che lo stesso arbitro abbia formalmente invitato la società ospitante, per il tramite del capitano della squadra, ad apporre segnature adatte a rendere regolare il terreno di giuoco, fissando un termine compatibile con la possibilità di portare a compimento l'incontro. L'inosservanza di tali prescrizioni, come già ritenuto da questo Collegio in analoghe fattispecie, si risolve in un vizio che invalida l'intero procedimento seguito per l'accertamento della praticabilità del terreno di giuoco, così da coinvolgere la decisione arbitrale conseguente (peraltro superata, secondo quanto riferisce l'arbitro, dalla decisione della squadra ospitata, di "andarsene dallo stadio!"). La delibera impugnata deve pertanto essere annullata, con la conseguente effettuazione della gara di che trattasi. La tassa di reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'A.C. Belluno Pontalpi 1905 di Belluno, annulla le impugnate delibere e dispone l'effettuazione della suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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