F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. MERCURIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.2.2003 INFLITTA AL CALCIATORE MURACA DOMENICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 41 del 17.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 27/C Riunione del 22 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. MERCURIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.2.2003 INFLITTA AL CALCIATORE MURACA DOMENICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 41 del 17.3.1999) II rapporto arbitrale in merito alla gara Mercurio/Marzana Virtus del 14.2.1999, descrive gravi fatti di violenza contro lo stesso arbitro messi in opera da numerosi calciatori e dirigenti dall'U.S. Mercurio. In particolare il rapporto indica nel calciatore Domenico Muraca uno degli atleti "più accaniti" nel colpire l'arbitro. Su questa base, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto (Com. Uff. n. 30 del 25 febbraio 1999) ha irrogato diverse sanzioni alla Società ed ai calciatori, comminando, in particolare, una squalifica di quattro anni (sino al 25.2.2003) al calciatore Domenico Muraca. L'U.S. Mercurio, sia nel reclamo presentato avverso la decisione di primo grado, respinto dalla competente Commissione Disciplinare, con delibera del 17 marzo 1999 (Com. Uff. n. 41), sia nell'appello proposto dinanzi a questa C.A.F. sostiene l'estraneità rispetto all'aggressione contro l'arbitro del calciatore Domenico Muraca. In particolare la società appellante pone in rilievo che il Muraca, portiere, era lontano dal tumulto verificatosi al centro del campo e contesta il riconoscimento del calciatore da parte dell'arbitro. Resta, tuttavia, acquisita la specifica dichiarazione, assunta dai giudici di secondo grado in virtù della quale l'arbitro conferma con assoluta certezza di aver riconosciuto come "uno fra i più accaniti aggressori" che lo hanno colpito, il portiere dall'U.S. Mercurio, Domenico Muraca, portante la maglia n. 12. Allo stato degli atti, pertanto, non sussistono elementi per porre in dubbio l'attendibilità del referto arbitrale, che, come noto, costituisce fonte privilegiata di prova. Rispetto ai fatti, così come ricostruiti dal rapporto arbitrale, la C.A.F. ritiene equa la sanzione inflitta al calciatore Domenico Muraca. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Mercurio di Colognola ai Colli (Verona) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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