F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. MESSINA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NISSA/MESSINA DEL 19.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n 56 del 12 6 1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. MESSINA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NISSA/MESSINA DEL 19.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n 56 del 12 6 1998)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 49 del 6.5.1998, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo interposto dall' A.S. Messina Calcio avverso la regolarità della gara Nissa/Messina, disputatasi il 19.4.1998 per il Campionato di Eccellenza. Osservava il Giudice Sportivo che, per quanto la gara in oggetto, che, per decisione degli Organi disciplinari, si sarebbe dovuta svolgere a porte chiuse, avesse invece registrato la presenza indebita di spettatori, si era regolarmente disputata, non avendo costoro posto in essere alcuna condotta che influisse sul suo svolgimento; e altrettanto doveva dirsi per il comportamento di tesserati della controparte, relativamente ai quali l'arbitro aveva adottato tempestive decisioni.
Tale delibera veniva confermata dalla Commissione Disciplinare (cfr. C.U. n. 56 del 12 giugno 1998), cui l'A.S. Messina Calcio ricorreva e che rilevava come tanto l'accesso vietato di un certo numero di spettatori, quanto le manifestazioni di intemperanza e addirittura di violenza da parte di tesserati (il Presidente e un calciatore dell'U.S. Nissa) non avessero influito sulla regolarità della gara, in quanto costituenti situazioni individuate dall'arbitro e assoggettate ad opportuna sanzione anche in sede disciplinare.
Si appella ora, avverso tale decisione a questa C.A.F. la A.S. Messina Calcio rilevando anzitutto che la violazione dell' obbligo di disputare la gara in oggetto a porte chiuse, era di per sé motivo valido per l'applicazione,dell'art. 7 C.G.S. a suo favore; mentre doveva aggiungersi che, comunque, la partita si era svolta in un clima di intimidazione e violenza (del resto consueto per la controparte, che, nel corso della stagione sportiva, era stata reiteratamente sanzionata per, l'indisciplina di tesserati, dirigenti e sostenitori), che emergeva dagli atti ufficiali e richiedeva, a sua volta, uno specifico provvedimento sanzionatorio della irregolarità della disputa.
L'appello è fondato. A prescindere dagli episodi che hanno contrassegnato lo svolgimento della gara in questione - e che, correttamente, la delibera impugnata ha ritenuto ininfluenti sotto l'aspetto della regolarità della medesima, essendo stati controllati e sanzionati nelle Sedi opportune, deve rilevarsi che la circostanza - pacifica agli atti - secondo la quale la partita si svolse a porte aperte, per la presenza di un apprezzabile numero di sostenitori (esclusivamente della società Nissa), va considerata tale da inficiare appunto la sua regotarità.
L'obbligo di giuocare a porte chiuse, consistendo in una specifica ed ineludibile sanzione disciplinare, costituiva invero condizione prioritaria per il regolare andamento dell'incontro; tanto da poter tranquillamente ritenersi che se l'arbitro non avesse consentito a farlo svolgere, se non previo allontanamento di tutti gli spettatori abusivi e tale disposizione non fosse stata osservata, la gara, non disputata. sarebbe stata data persa nei confronti della società ospitante. La circostanza che il Direttore di gara non abbia a ciò provveduto, non esime dalla considerazione che in ogni caso, la evidente inottemperanza verso una decisione disciplinare (dai notevoli riflessi sull'andamento dell'incontro) rafforza da un lato il pessimo curriculum della società Nissa e documenta, dall'altro la irregolarità di svolgimento della gara.
Poiché la responsabilit8 dell'evento è chiaramente riconducibile alla condotta della suddetta società, va applicato nei suoi confronti il disposto dell'art. 7 C.G.S., con inflizione della perdita della gara per 2 a 0.
All'accoglimento dell'appello segue la restituzione della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalI'A.S. Messina Calcio di Messina, annulla le impugnate delibare ed infligge all'U.S. Nissa la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0 - 2. Dispone restituirsi la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 9 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. MESSINA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NISSA/MESSINA DEL 19.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n 56 del 12 6 1998)"