F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C – RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ATLETICO NEPEZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO NEPEZZANO/COLOGHA SPIAGGIA DEL 18.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 24 del 25.7 7 . 1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C - RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ATLETICO NEPEZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO NEPEZZANO/COLOGHA SPIAGGIA DEL 18.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 24 del 25.7 7 . 1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo, a seguito di reclamo presentato dall'A.S. Cotogna Spiaggia in relazione alla gara Atletico Nepezzano/Cologna Spiaggia del i 9.9.1999, valevole per il Campionato di Promozione, disponeva la ripetizione della gara stessa, per errore dell'Arbitro che, dopo aver fischiato una prima volta decretando l'interruzione del giunco, aveva poi convalidato con un secondo fischio una rete (Com. Uff. n. 14 del 7 Ottobre 1999) La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 24 del 25 novembre 1999, rigettava il gravame proposto dell'U.S. Atletico Nepezzano avverso la delibera del Giudice Sportivo. Contro quest'ultima decisione propone ora appello la stessa Società Atletico Nepezzano deducendo a motivi: - l'erronea applicazione dei principi generali del diritto in quanto l'A.S. Cologna Spiaggia aveva inoltrato il primo reclamo alla Commissione Disciplinare, anche se poi si era pronunciato in merito il Giudice Sportivo e, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, il reclamo doveva ritenersi inammissibile; - l'erroneità nel merito della decisione, in quanto in realtà, il goal convalidato dall'Arbitro era stato segnato senza che si potesse configurare una interruzione di giunco, attesa l'unicità dell'azione; - la violazione e/o falsa applicazione dall'art. 7 C.G.S., in quanto la ripetizione della gara poteva essere irrogata soltanto in caso di valutazioni dell'Arbitro non squisitamente tecniche o in una situazione di carattere eccezionale. Chiede, pertanto, la convalida del risultato acquisito sul campo o, in subordine, l'annullamento dell'impugnata decisione. L'appello è infondato. In ordine al primo motivo di reclamo, va rivelato che le impugnazioni indirizzate per errore ad un organo federale incompetente, se tempestive e regolari per ogni altro verso, vanno da detto organo rimesse d'ufficio a quello competente, in base al principio generale della conversione degli atti e per finalità di economia deì procedimenti. Nel caso in specie il principio è stato rettamente applicato dalla Commissione Disciplinare, anche se da questa è stato impropriamente definito come "conservazione , in quanto il primo reclamo, inoltrato nei termini e formalmente regolare, ancorché indirizzato ad organo incompetente, è stato trasmesso d'ufficio al Giudice Sportivo e da questo deciso. Del pari infondato è il secondo motivo di gravame. Come risulta dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto, il Direttore di gara ha prima fischiato l'interruzione del giunco, in quanto il portiere del Cologna Spiaggia aveva toccato il pallone con le mani fuori dall'area e, successivamente, per un errore tecnico, aveva convalidato il goal nel frattempo segnato da un calciatore dell'Atletico Nepezzano. In questo caso non pub correttamente parlarsi di unicità dell'azione ed è irrilevante il lasso di tempo trascorso tra il primo e il secondo fischio dell'Arbitro. AI momento della segnatura, infatti, il pallone non poteva considerarsi ancora in giunco per l'interruzione dovuta al primo intervento del Direttore di gara. In ordine all'ultimo motivo di gravame, ritiene questa Commissione che il caso in questione ricada nella previsione dall'art. 7 comma 4 C.G.S., trattandosi di fatto, verificatosi nel corso della gara, non valutabile con criteri esclusivamente tecnici. Nella fattispecie, infatti, non può ipotizzarsi una insindacabilità tecnica, dal momento che è stato lo stesso Arbitro ad aver riconosciuto dì aver commesso un errore. In questo caso, l'Organo di disciplina sportiva non si sostituisce all'Ufficiale di gara in una valutazione squisitamente tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore tecnico, per giudicare se tale errore abbia influito o meno sul risultato finale, ai fini dell'applicazione del richiamato art. 7 comma 4 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Atletico Nepezzano di Teramo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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