F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C – RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. VALTIRINOBUSSI PAL. LUMBER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA HON DISPUTATA LIBERTAS PETTORANONALTIRINOBUSSI PAL. LUMBER DEL 6.5.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 59 del 2.5.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C - RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. VALTIRINOBUSSI PAL. LUMBER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA HON DISPUTATA LIBERTAS PETTORANONALTIRINOBUSSI PAL. LUMBER DEL 6.5.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 59 del 2.5.2000) L'appello proposto dalla S.S. Val Tirinobussi Pal. Lumber dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale contro la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 del 26 maggio 2000, ha ad oggetto le valutazioni compiute dal Giudice Sportivo, in primo e in secondo grado. concernenti il riconoscimento della causa di forza maggiore connessa alle circostanze che hanno impedito lo svolgimento, nella data stabilita, della gara Libertas Pettorano/Valtirinobussi Pal. Lumber del 6.5.2000. II reclamo è inammissibile. L'att. 55 comma 2 delle N.O.I.F. detta che'la declaratoria della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo m prema istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza. Questa norma, infatti, in quanto disciplina una fattispecie speciale precisamente circoscritta, prevale sulla disciplina dettata dalI'art. 35 comma 4, lettera d4) del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dall'art. 55 n. 2 N.O.I.F., l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Valtirinobussi Pal. Lumber di Bussi sul Tirino (Pescara) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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