F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C – RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA U.S. VITALBA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POSSIDENTE/VITALBA DEL 16 GENNAIO 2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata-Com. Uff. n. 30 del 17.2.2000).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C - RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA U.S. VITALBA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POSSIDENTE/VITALBA DEL 16 GENNAIO 2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata-Com. Uff. n. 30 del 17.2.2000). L'Arbitro della gara Possidente/Vitalba disputata il 16.1.2000 per il Campionato di 2a Categoria organizzato dal Comitato Regionale Basilicata, al 19' del secondo tempo, con le squadre in parità 1 a 1, espelleva dal campo per doppia ammonizione il calciatore Mario Possidente della S.C. Possidente. A seguito di tale provvedimento il calciatore si portava a breve distanza dal Direttore di gara urlandogli, con tono iroso, una frase minacciosa, condita da espressioni scurrili, culminate con il preannuncio di ulteriori e più gravi conseguenze se avesse confermato il provvedimento di espulsione. Nel contempo, altro calciatore della stessa società, Francesco D'Andrea, sopraggiungeva alle spalle del Direttore di gara e lo spintonava violentemente. Anche il D'Andrea veniva espulso dal terreno di gioco. Questi, poi, all'atto dell'espulsione, s'infuriava e si scagliava sul Direttore di gara stringendolo al collo e spingendolo con violenza contro altro compagno di squadra. L'Arbitro, ritenendo di non essere più in grado di continuare la direzione della gara, decideva di sospendere l'incontro e comunicava tale sua decisione al vice-capitano della S.C. Possidente, Andrea Possidente, e agli altri calciatori che lo circondavano. Tale decisione scatenava l'ira del dirigente della S.C. Possidente, Sig. Francesco Possidente e di altri due calciatori di detta società, Leonardo Iannielli e Gioacchino D'Andrea, che riversavano sul Direttore di gara tutta una serie di improperi e di gravi minacce alla sua incolumità personale Una trentina di persone entravano sul terreno di gioco tentando di aggredire il Direttore di gara, non riuscendovi solo per l'intervento di un vigile urbano e dei dirigenti della società ospite. La gara, dopo otto minuti di sospensione, veniva ripresa e si concludeva con il risultato di 1 a 1. Nel referto l'Arbitro dichiarava di avere condotto a termine la gara solo pro-forma. Per questi fatti il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 20 gennaio 2000, oltre ad irrogare sanzioni al dirigente e ai calciatori della S.C. Possidente, infliggeva a detta società la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2. Avverso tale decisione, per il capo relativo alla punizione sportiva della perdita della gara, la S.C. Possidente proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare, sostenendo la insussistenza degli estremi per tale sanzione atteso che il Direttore di gara non aveva subito alcun atto di violenza e che, contrariamente a quanto affermato dall'Arbitro, non corrispondeva al vero che propri sostenitori fossero entrati sul terreno di gioco per aggredire il Direttore di gara. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblica sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 17 febbraio 2000, accoglieva il reclamo, condividendo le deduzioni della reclamante, e disponeva la ripetizione della gara. Propone appello in questa sede l'U.S. Vitalba deducendo I'erroneità della decisione appellata e chiedendone la riforma. L'appello è fondato. La Commissione Disciplinare ha rilevato la lacunosità del referto nella descrizione dei fatti accaduti. In particolare, non sarebbero state adeguatamente descritte "le modalità dell'asserita invasione di campo da parte di circa 30 persone" Su tale rilievo e sulla circostanza che il Direttore di gara non ha subito alcun nocumento alla propria incolumità personale, nemmeno in via potenziale, la Commissione ha fondato la sua decisione di far ripetere la gara. Tali conclusioni non possono essere condivise in quanto smentite dalla sola lettura del referto arbitrale. Occorre inoltre evidenziare che non è necessario che episodi come quelli accaduti nella gara di cui trattasi giungano alle estreme conseguenze, con effettivo danno alla persona del Direttore di gara, perché l'Arbitro possa ritenere che non sussistano i presupposti per una normale prosecuzione della gara. Ciò stante, il referto arbitrale dà chiaramente contezza di ciò che è avvenuto in campo. A parte gli atti di violenza e le minacce di maggiori danni fisici di cui é stato tatto segno dai calciatori e dal dirigente della S.C. Possidente, il tentativo di aggressione dell'Arbitro e dei giocatori della squadra ospite intervenuti a difesa del Direttore di gara da parte di una trentina di sostenitori entrati sul terreno di gioco, reso tentativo solo dall'intervento della Forza pubblica, è un elemento sufficiente a giustificare la decisione dell'Arbitro di proseguire la gara, che altrimenti avrebbe dovuto essere sospesa, a scanso di ulteriori e ben più gravi atti di violenza. Appare corretta, pertanto, tale decisione diretta a salvaguardare non solo la propria incolumità, ma anche quella dei calciatori della società avversaria intervenuti a sua difesa anch'essi fatti oggetto del tentativo di aggressione, sedata unicamente dall'intervento della Forza pubblica. La decisione appellata, pertanto, deve essere riformata e deve ripristinarsi la pronuncia del Giudice Sportivo che ha inflitto alla S.C. Possidente la punizione sportiva della perdita della gara di cui trattasi con il punteggio di 0-2. La tassa di reclamo, stante l'accoglimento dell'appello, va restituita all'appellante Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Vitalba di Filiano (Potenza), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla S.C. Possidente la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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