F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C – RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA U.S. VITALBA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POSSIDENTE/VITALBA DEL 16 GENNAIO 2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata-Com. Uff. n. 30 del 17.2.2000).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C - RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA U.S. VITALBA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
POSSIDENTE/VITALBA DEL 16 GENNAIO 2000 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Basilicata-Com. Uff. n. 30 del 17.2.2000).
L'Arbitro della gara Possidente/Vitalba disputata il 16.1.2000 per il Campionato di 2a
Categoria organizzato dal Comitato Regionale Basilicata, al 19' del secondo tempo, con le squadre
in parità 1 a 1, espelleva dal campo per doppia ammonizione il calciatore Mario Possidente della
S.C. Possidente. A seguito di tale provvedimento il calciatore si portava a breve distanza dal
Direttore di gara urlandogli, con tono iroso, una frase minacciosa, condita da espressioni scurrili,
culminate con il preannuncio di ulteriori e più gravi conseguenze se avesse confermato il
provvedimento di espulsione. Nel contempo, altro calciatore della stessa società, Francesco
D'Andrea, sopraggiungeva alle spalle del Direttore di gara e lo spintonava violentemente. Anche il
D'Andrea veniva espulso dal terreno di gioco. Questi, poi, all'atto dell'espulsione, s'infuriava e si
scagliava sul Direttore di gara stringendolo al collo e spingendolo con violenza contro altro
compagno di squadra. L'Arbitro, ritenendo di non essere più in grado di continuare la direzione
della gara, decideva di sospendere l'incontro e comunicava tale sua decisione al vice-capitano della
S.C. Possidente, Andrea Possidente, e agli altri calciatori che lo circondavano. Tale decisione
scatenava l'ira del dirigente della S.C. Possidente, Sig. Francesco Possidente e di altri due calciatori
di detta società, Leonardo Iannielli e Gioacchino D'Andrea, che riversavano sul Direttore di gara
tutta una serie di improperi e di gravi minacce alla sua incolumità personale Una trentina di persone
entravano sul terreno di gioco tentando di aggredire il Direttore di gara, non riuscendovi solo per
l'intervento di un vigile urbano e dei dirigenti della società ospite. La gara, dopo otto minuti di
sospensione, veniva ripresa e si concludeva con il risultato di 1 a 1. Nel referto l'Arbitro dichiarava
di avere condotto a termine la gara solo pro-forma.
Per questi fatti il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, con delibera
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 20 gennaio 2000, oltre ad irrogare sanzioni al
dirigente e ai calciatori della S.C. Possidente, infliggeva a detta società la punizione sportiva della
perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2.
Avverso tale decisione, per il capo relativo alla punizione sportiva della perdita della gara, la
S.C. Possidente proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare, sostenendo la
insussistenza degli estremi per tale sanzione atteso che il Direttore di gara non aveva subito alcun
atto di violenza e che, contrariamente a quanto affermato dall'Arbitro, non corrispondeva al vero
che propri sostenitori fossero entrati sul terreno di gioco per aggredire il Direttore di gara.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblica sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 17
febbraio 2000, accoglieva il reclamo, condividendo le deduzioni della reclamante, e disponeva la
ripetizione della gara.
Propone appello in questa sede l'U.S. Vitalba deducendo I'erroneità della decisione appellata
e chiedendone la riforma.
L'appello è fondato.
La Commissione Disciplinare ha rilevato la lacunosità del referto nella descrizione dei fatti
accaduti. In particolare, non sarebbero state adeguatamente descritte "le modalità dell'asserita
invasione di campo da parte di circa 30 persone" Su tale rilievo e sulla circostanza che il Direttore
di gara non ha subito alcun nocumento alla propria incolumità personale, nemmeno in via
potenziale, la Commissione ha fondato la sua decisione di far ripetere la gara.
Tali conclusioni non possono essere condivise in quanto smentite dalla sola lettura del
referto arbitrale. Occorre inoltre evidenziare che non è necessario che episodi come quelli accaduti
nella gara di cui trattasi giungano alle estreme conseguenze, con effettivo danno alla persona del
Direttore di gara, perché l'Arbitro possa ritenere che non sussistano i presupposti per una normale
prosecuzione della gara.
Ciò stante, il referto arbitrale dà chiaramente contezza di ciò che è avvenuto in campo. A
parte gli atti di violenza e le minacce di maggiori danni fisici di cui é stato tatto segno dai calciatori
e dal dirigente della S.C. Possidente, il tentativo di aggressione dell'Arbitro e dei giocatori della
squadra ospite intervenuti a difesa del Direttore di gara da parte di una trentina di sostenitori entrati
sul terreno di gioco, reso tentativo solo dall'intervento della Forza pubblica, è un elemento
sufficiente a giustificare la decisione dell'Arbitro di proseguire la gara, che altrimenti avrebbe
dovuto essere sospesa, a scanso di ulteriori e ben più gravi atti di violenza.
Appare corretta, pertanto, tale decisione diretta a salvaguardare non solo la propria
incolumità, ma anche quella dei calciatori della società avversaria intervenuti a sua difesa anch'essi
fatti oggetto del tentativo di aggressione, sedata unicamente dall'intervento della Forza pubblica.
La decisione appellata, pertanto, deve essere riformata e deve ripristinarsi la pronuncia del Giudice
Sportivo che ha inflitto alla S.C. Possidente la punizione sportiva della perdita della gara di cui
trattasi con il punteggio di 0-2.
La tassa di reclamo, stante l'accoglimento dell'appello, va restituita all'appellante
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla
Pol. Vitalba di Filiano (Potenza), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice
Sportivo che infliggeva alla S.C. Possidente la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della
suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C – RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA U.S. VITALBA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POSSIDENTE/VITALBA DEL 16 GENNAIO 2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata-Com. Uff. n. 30 del 17.2.2000)."