F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. DROSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DROSI/ANTONIMINA DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n.114 del 22.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. DROSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DROSI/ANTONIMINA DEL 25.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n.114 del 22.6.1999) L' U.S. Drosi ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al C.U. n. 114 del 22 giugno 1999, con la quale le era stata irrogata la punizione sportiva della perdita della gara disputata con il G.S. Antonimina il 25.4.1999 con il punteggio di 0-2, per partecipazione di un calciatore in posizione irregolare. II reclamo è peraltro inamissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per inosservanza dei termini relativamente alla richiesta telegrafica di copia degli atti ufficiali, nonché dell'obbligo dell'invio della suddetta comunicazione telegrafica alla controparte; inoltre, non risultano neanche inviati i motivi di appello. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta di copia degli atti ufficiali, l'appello come innanzi proposto dall' U.S. Drosi di Rizziconi (Reggio Calabria) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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