F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C – RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SPORTIVA CARIATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA ACRULA SPORTIVA CARIATESE DEL 26.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 33 de129.10.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C - RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA SPORTIVA CARIATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
NUOVA ACRULA SPORTIVA CARIATESE DEL 26.9.1999 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 33 de129.10.1999)
La Sportiva Cariatese ha proposto appello avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 29
ottobre 1999, con la quale é stato dichiarato inammissibile il ricorso della stessa Cariatese relativo
alla regolarità della gara Nuova Acr/La Sportiva Cariatese del 29.10.1999.
La Commissione Disciplinare ha infatti ritenuto irrituale l'invio di copia dei motivi di
reclamo alla controparte, in quanto effettuato ad indirizzo errato, diverso da quello pubblicato nel
Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria
Risulta dagli atti che la ricorrente ha utilizzato, per il tempestivo invio di copia dei motivi,
l'indirizzo indicato nella distinta di gara dalla S.S. Nuova Acri che l'ha regolarmente ricevuto in data
18.10.1999 come risulta dalla cartolina di ricevimento esibita dalla ricorrente. Conseguentemente
deve ritenersi che la S.S. Nuova Acri è stata messa tempestivamente a conoscenza del reclamo per
cui é insussistente il motivo che ha determinato la declaratoria di inammissibilità da parte dei primi
giudici.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto da La
Sportiva Cariatese di Cariati Marina (Cosenza), annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., per
insussistenza della dichiarata inammissibilrtà, l'impugnata delibera, con rinvio degli atti alla
Commissione Disciplinare presso il Corrrtato Regionale Calabria per l'esame di merito del reclamo
8.10.1999 proposto da La Sportiva Cariatese avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina la
restituzione della relativa tassa.
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