F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. BAGNARESE AVVERSO DECISIOHI MERITO GARA BAGNARESE/MARINA GIOIOSA DELL’8.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 76 del 29.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. BAGNARESE AVVERSO DECISIOHI MERITO GARA BAGNARESE/MARINA GIOIOSA DELL'8.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 76 del 29.2.2000) L'Arbitro della gara del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria Bagnarese/Marina Gioiosa, disputata il giorno 8.1.2000. riferiva che durante tutto il corso della gara i sostenitori della Bagnarese lo colpivano con sputi su tutto il corpo; che nell'intervallo tra il primo e secondo tempo l'allenatore della stessa società, Sig. Laurendi Bruno, lo minacciava e lo spingeva, tentando poi di entrare nel suo spogliatoio e, non essendoci riuscito, colpiva la porta con pugni e calci. Riferiva ancora l'Arbitro che nel corso della gara il calciatore Caruso Carmine lo colpiva da tergo con un pugno alla testa, provocandogli stordimento e forte dolore, e che, mentre si accingeva ad annotare il conseguenziale provvedimento di espulsione, lo stesso lo aggrediva con pugni e calci assieme ad alcuni compagni, tra i quali riconosceva Musumeci Massimo, Dato Christian e Tripodi Carmelo. A causa della violenza dei colpi ricevuti cadeva a terra e veniva ancora presso a calci e calpestato dagli stessi calciatori. Contemporaneamente anche i suoi due Assistenti venivano aggrediti: uno dal calciatore Lombardi Carmelo, che lo afferrava per la gola e nel lasciarlo lo spintonava, l'altro, mentre tentava di accorrere in suo aiuto, veniva colpito con calci da alcuni calciatori non identificati. La gara veniva pertanto continuata pro-forma. II Giudice Sportivo presso il suddetto Comitato, con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 in data 20 gennaio 2000, infliggeva all'A.C. Bagnarese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, nonché l'ammenda di L. 900.000 con diffida del campo di gioco; inibiva fino al 31.12.2000 l'allenatore Laurendi Bruno; squalificava: fino al 12.1.2005 il calciatore Caruso Carmine con proposta al Presidente Federale di dichiararne la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., fino al 12.1.2005 i calciatori Dato Christian, Tripodi Carmelo e Musumeci Massimo; fino al 12.1.2003 il calciatore Lombardi Carmelo e fino al 31.1.2000 i calciatori Germanò Domenico e Cosoleto Daniele. Avverso tale decisione l'A.C. Bagnarese proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare, limitando le sue richieste all'annullamento della punizione sportiva della perdita della gara, delle squalifiche inflitte ai calciatori Tripodi Carmelo, Dato Christian, Musumeci Massimo, Lombardo Carmelo e dell'inibizione all'allenatore Laurendi Bruno. La Commissione Disciplinare, con la delibera di cui al Com. Uff. n. 76 in data 25 gennaio 2000, stralciava la posizione del calciatore Tripodi, oggetto di autonoma decisione; dichiarava inammissibile il reclamo avverso la punizione sportiva della perdita della gara, perché non rimesso in copia alla controparte e rigettava nel resto il reclamo. Tale decisione li stata impugnata dalla società Bagnarese con reclamo a questa Commissione d'appello Federale, sostenendo che la gara era stata condotta a termine regolarmente; che l'Arbitro era stato aggredito soltanto dal calciatore Caruso Carmine e che gli altri calciatori non erano stati coinvolti nell'episodio; che non era vero che l'Assistente dell'Arbitro era stato afferrato per la gola dal calciatore Lombardo Carmelo; che, infine, l'allenatore Laurendi Bruno non aveva minacciato l'Arbitro, che, invece, era stato da lui solo invitato a rientrare negli spogliatoi. L'appello non merita accoglimento. Va, innanzitutto, rilevato che deve essere confermata l'inammissibilità del reclamo proposto ai primi giudici, relativamente alla richiesta di annullamento del provvedimento della perdita della gara in esame, in ossequio alla disposizione di cui all'att. 23 n. 10 C.G.S., rilevandosi dagli atti che esso non è stato rimesso in copia alla controparte A.S. Marina Gioiosa, come prescritto, dell'art. 23 n. 5 C.G.S.. Va, inoltre, dichiarato inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., per quanto concerne l'inibizione irrogata all'allenatore Laurendi Bruno perché inferiore a mesi 12. Infondate appaiono poi le censure agli altri provvedimenti disciplinari, i quali sono stati adottati a seguito di un attento esame delle vicende descritte nel referto arbitrale e riconfermate dall'Arbitro e dai suoi Assistenti nelle audizioni da loro rese alla Commissione Disciplinare, con dovizia di particolari senza contraddizioni o discordanze. Poiché l'accertamento dei fatti, oggetto di provvedimenti disciplinari, deve essere basato solo sulle risultanze degli atti ufficiali, l'assunto difensivo della società, non sopportato da alcun elemento idoneo ad inficiarne l'attendibilità, ha il solo scopo di offrire una interessata ricostruzione dei fatti. Inoltre, le sanzioni appaiono del tutto eque ed aderenti alla gravità degli episodi di violenza, messi in atto dai tesserati. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dell'A.C. Bagnarese di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) tosi decide: - lo dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2000 inflitta all'allenatore Laurendi Bruno; - lo respinge nel resto; - ordina l'incameramento della tassa versata.
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