F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. ROCCELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PANNACONI/ROCCELLA DEL 23.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 78 del 7.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C - RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. ROCCELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
PANNACONI/ROCCELLA DEL 23.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 78 del 7.3.2000)
II 23.12.1999. nell'ambito del Campionato di 1a Categoria organizzato dal Comitato
Regionale Calabria, l'Arbitro disponeva l'anticipata interruzione della gara, a seguito d'incidenti
intervenuti e per la ridotta visibilità dovuta al sopraggiungere della sera.
II competente Giudice Sportivo Regionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff n. 56 del
13 gennaio 2000, Infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2
ad entrambe le società, l’ammenda di lire 250.000 alla Polisportiva Pannaconi e di lire 200.000
all'A.C. Roccella e faceva obbligo a quest'ultima di tenere indenne la Polisportiva Pannaconi dei
danni subiti, se richiesti.
Avverso tale decisione proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare l'A.C.
Roccella, chiedendo la revoca della stessa e la conferma del risultato conseguito sul campo.
La competente Commissione Disciplinare ordinava la ripetizione deva gara (Com. Uff. n. 78 del 7
marzo 2000).
Avverso la predetta decisione propone appello l'A.C. Roccella chiedendo l'annullamento
della predetta decisione e la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 per
la Polisportiva Pannaconi.
II gravame è fondato.
A norma dell'art. 7, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, "la società ritenuta
responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul
regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, e punita con
la perdita della gara stessa con il punteggio di 0 - 2 o con il punteggio eventualmente conseguito sul
campo della squadra avversaria, se a questa più favorevole...".
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla stessa motivazione della decisione
impugnata risulta che la sospensione della gara è stata causata esclusivamente dai sostenitori della
Polisportiva Pannaconi e che non vi è alcuna prova che i sostenitori dall'A.C. Roccella abbiano
invaso il campo di giunco, anche in considerazione del risultato favorevole alla loro squadra e che si
era a soli sei minuti dal termine della gara.
Ricorre. pertanto, l'ipotesi prevista dal citato art. 7, punto 1. C.G.S..
Per i suesposti motivi, la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C.
Roccella di Roccella Jonica (Reggio Calabria), annulla la impugnata delibera, infliggendo alla Pol.
Pannaconi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. Dispone la
restituzione della tassa versata.
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