F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. SAVIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUTEOLANA 1909/SAVIO DEL 20.6.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 65 del 9.7.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. SAVIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUTEOLANA
1909/SAVIO DEL 20.6.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 65 del 9.7.1999)
II Giudice Sportivo presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con provvedimento
apparso nel Comunicato Ufficiale n. 60 pubblicato il 21 giugno 1999, respingeva il reclamo
avanzato dalla A.S. Savio in relazione alla gara con la Puteolana 1909 disputata a Napoli il
20.6.1999, valida per la semifinale nazionale del Campionato della Categoria 'Giovanissimi'.
La decisione era confermata dalla Commissione Disciplinare presso lo stesso Settore,
investita del gravame proposto dalla A.S. Savio (Com. Uff. n. 65 del 9 luglio 1999).
La società ha inoltrato appello a questa C.A.F., reiterando la richiesta avanzata nei
precedenti gradi del giudizio: in sintesi, l'appellante contesta la regolarità di svolgimento della gara,
assumendo che sarebbe stata disputata su terreno di giunco non conformo alle prescrizioni
regolamentari per l'altezza delle porte e per la larghezza del campo per destinazione.
Dagli atti ufficiali, peraltro, risulta che la distanza tra le linee perimetrali del terreno di
giunco e il muro di recinzione era regolamentare e che del pari l'altezza delle porte rispondeva alle
misure prescritte, dopo gli opportuni interventi effettuati a cura della società ospitante prima
dell'inizio dell'incontro.
E' appena il caso di ribadire che non è consentito l'ingresso di materiale fotografico e
filmato, come pretende l'appellante, stante l'esplicito disposto delle norme vigenti (articoli 18 n. 3 e
25 n. 1 C,G.S.).
L'appello deve pertanto essere rigettato, dal che consegue l'incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Savio di Roma e
dispone incamerarsi la relativa tassa.
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