F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 13/C – RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. GIFFONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIFFONESE/FAIANO DEL 26.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 25 del 28.10.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 13/C - RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. GIFFONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
GIFFONESE/FAIANO DEL 26.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 25 del 28.10.1999)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione
pubblicata sul C.U. n. 25 del 28 ottobre 1999, decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Fatano
avverso il risultato della gara Giffonese/Faiano del 26.9.1999, valida per il Campionato di
Promozione, infliggeva all'U.S. GiHonese la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-2, avendo schierato in campo il calciatore Santaniello Giuseppe, colpito da squalifica
mai scontata, comminata nel Campionato di Attività Mista 1998/99, allorché militava nella S.C.
Audax Salerno.
Avverso questa decisione propone appello l'U.S. Giffonese, deducendo che la disposizione
transitoria in base alla quale era stata sancita la perdita della gara era in netto contrasto con le norme
generali contenute nelle Carte Federali e che vi era stata buona fede da parte della società
nell'impiego del calciatore. Chiedeva, pertanto, la convalida del risultato acquisito sul campo.
L'appello è infondato.
II calciatore Giuseppe Santaniello, classe 1981, tesserato nella stagione sportiva 1998/99 per
la S.C. Audax Salerno, deteneva a suo carico una giornata di squalifica maturata nel Campionato di
Attività Mista 1998/99 in relazione alla gara Audax/Spes del 17.4.1999; lo stesso, è stato trasferito
nella stagione in corso all'U.S. GiMonese e. pertanto, in base al disposto dall'art. 12 n. 6 C.G.S.,
doveva scontare la squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della sua nuova società di
appartenenza.
La Circolare n. 4 del 3 settembre 1993 della L.N.D., pubblicata in allegato al Com. Uff. n. 1
del 2 luglio 1999 della Lega medesima, richiamata nella decisione impugnata, non è affatto in
contrasto con la disposizione contenuta nella predetta norma del Codice di Giustizia Sportiva, ma è
semplicemente esplicativa del principio ivi fissato, con la precisazione dei vari casi di esecuzione
delle sanzioni, in relazione al mutamento di status e di società dei calciatori.
Nel caso in esame, il calciatore Santaniello, pur non avendo mai scontato la squalifica
inflittagli nella stagione precedente, è stato schierato dell'U.S. Giffonese in occasione della gara
Giffonese/Faiano del 26.9.1999 e tale irregolarità comporta la sanzione sportiva correttamente
inflitta da primo giudice.
Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Giffonese di
Giffoni Valle Piana (Salerno) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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