F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C – RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. SANGEHHARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGENNARESE/CAMALDOLI DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 34 del 25.0 .1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C - RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. SANGEHHARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
SANGENNARESE/CAMALDOLI DEL 3.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 34 del 25.0 .1999)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul
C.U. n. 20 del 7 ottobre 1999, in relazione alla gara Sangennarese/Camaldoli del 3.t0.1999, valevole
per il Campionato Promozione, infliggeva all'A.C. Sangennarese al sanzione sportiva della perdita
della gara per 0-2, non avendo questa ottemperato all'obbligo di impiegare per tutta la durata della
gara almeno due calciatori nati dall'1.1.1981 e almeno uno nato dall'1.1.1980, contravvenendo tosi
alle disposizioni di cui al C.U. n. 1 del 12.7.1999.
La Commissione Disciplinare, decidendo sul ricorso presentato dalla A.C. Sangennarese,
con decisione pubblicata sul C.U. n. 34 del 25 novembre 1999, confermava la decisione del primo
giudice.
Avverso quest'ultima decisione propone reclamo la stessa A C. Sangennarese, deducendo
che la squadra era rimasta in campo con un solo giocatore nato dopo il t981 per un periodo ristretto
di tempo (circa cinque minuti) e che l'irregolarità doveva ritenersi irrilevante ai fini dell'esito della
gara.
L'appello è infondato e va rigettato.
Come risulta dagli atti ufficiali di gara, nel corso della partita Sangennarese/Camaldoli, la
squadra di casa é restata in campo con un solo giocatore nato dall' 1.1.1981 in poi, in violazione
della normativa, pubblicata sul C.U. n. 1 del 12.7.199g del Comitato Regionale Campania e
valevole per la stagione sportiva 1999/2000, che fa obbligo alle Società di impiegare fin dall'inizio e
per tutta la durata della gara, almeno due giocatori nati dall'1.1.1981 ed almeno uno nato
dall'1.1.1980.
È questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal
conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca
formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta.
La Società ricorrente, pertanto, aveva l'obbligo di impiegare "comunque e per luna la durata
della gara almeno due calciatori nati dopo il 1981, a nulla rilevando il fatto che la squadra sia
rimasta in campo con un solo giocatore rientrante in tale fascia di età soltanto per pochi minuti.
La norma non prevede infatti limiti temporali all'utilizzo dei calciatori rientranti in questa
fascia e, comunque, l'esperienza sportiva ha dimostrato che anche pochi minuti, magari nel tempo di
recupero, possono dimostrarsi decisivi ai fini dell'esito dalla gara.
L'inosservanza di tale norma, emanata in conformità alle disposizioni della Lega Nazionale
Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale,
comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dell'art. 7, comma 5, del
Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dall'art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C..
Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. San
gennarese di Cercola (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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