F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C – RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE VACCARO MARCELLO AVVERSO LA 5AN2lONE DELLA SOUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 20.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 45 del 23.12.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C - RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE VACCARO MARCELLO AVVERSO LA 5AN2lONE
DELLA SOUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 20.9.2001 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 45 del 23.12.1999)
II calciatore Vaccaro Marcello ha presentato ricorso avverso la delibera della Com- missione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 45 del 23 dicembre 1999, con
la quale veniva respinto il proprio reclamo e confermata la squalifica tino al 20.92001 comminatagli
dal competente Giudice Sportivo per comportamento minaccioso e atti di violenza nei confronti
dell'Arbitro della gara Perdifumo/Pro Valdiano del 21 .11 .1999.
Sostiene il ricorrente la presunta carenza di motivazione della delibera nonché la sua
estraneità all'episodio di violenza nei confronti del Direttore di gara, per cui richiede l'annullamento
della sanzione e, in subordine, una congrua riduzione della stessa
L'appello va respinto.
Rileva questa Commissione, sulla scorta degli atti ufficiali, che l'Arbitro ha chiaramente
individuato nel calciatore Vaccaro l'autore dell'aggressione subita al termine della gara, ribadendo
quanto già riferito nel referto in sede di chiarimenti richiestigli dalla Commissione Disciplinare.
Non possono esserci dubbi, quindi, sulla responsabilità del Vaccaro, stante la fede
privilegiata da cui sono assistiti gli atti ufficiali, e per quanto concerne l'entità della sanzione inflitta
la stessa appare congrua in relazione alla gravità del fatto (consistito nell'afferrare l'Arbitro per un
braccio e nel minacciarlo e colpirlo con due pugni dietro la schiena). Conseguentemente il ricorso
deve essere respinto.
Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Vaccaro
Marcello e dispone l'incameramento della tassa versata.
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