F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C – RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. S. NICOLA CERVINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. NICOLA CERVINO/NUOVA CALCISTICA RIARDO DEL 19.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 51 del 20.1.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C - RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. S. NICOLA CERVINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. NICOLA CERVINO/NUOVA CALCISTICA RIARDO DEL 19.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 20.1.2000) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul C.U. n. 51 del 20 gennaio 2000, rigettava il reclamo proposto dall'A.S. S. Nicola Cervino avverso il risultato della gara S. Nicola Cervino/Nuova Calcistica Riardo, disputata il 19.12.1999 e valida per il Campionato di 1a Categoria, Girone A. Avverso tale decisione propone appello l'A.S. S. Nicola Cervino, deducendo che la decisione della Commissione Disciplinare era errata in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 12, punto 2, C.G.S. e chiedendo la vittoria a tavolino della gara in epigrafe per 2 - 0. II reclamo è inammissibile, essendo stato proposto dalla A.S. S. Nicola Cervino con raccomandata in data 2.2.2000, oltre quindi il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione sul comunicato ufficiale della decisione impugnata (20.1.2000), in violazione del disposto di cui all'att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. S. Nicola Cervino di Maddaloni (Caserta) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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