F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CASALNUOVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALNUOVO/SKODA SIRICO DEL 5.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 62 del 24.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C - RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. CASALNUOVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALNUOVO/SKODA SIRICO DEL 5.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 62 del 24.2.2000) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 62 del 24 febbraio 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Skoda Sirico, avendo accertato che alla gara Casalnuovo/Skoda Sirico, disputata il 5.12.1999 per il Campionato di Promozione, aveva partecipato il calciatore D'Andrea Antonio, in posizione irregolare, in quanto l'Ufficio Tesseramento aveva revocato il suo trasferimento dal FC. Dinamo S. Marcellino all'U.C. Casalnuovo, applicava ai danni di quest'ultima la punizione sportiva di cui all'att. 7 C.G.S.. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l'U.C. Casalnuovo, deducendone la illegittimità, in quanto la revoca del tesseramento, operando dal quinto giorno Successivo a quello della comunicazione alla società interessata, ai sensi dall'art. 42 N.O.I.F., non poteva comportare la perdita della gara per irregolare partecipazione del calciatore in questione Ciò premesso, osserva la C.A.F. che il tesseramento del D'Andrea era indubbiamente irregolare, in quanto come chiaramente spiegato all'appellante dal competente Ufficio del Comitato Regionale Campania - avvenuto in violazione della normativa contenuta nel C.U. n. 125/A della F.I.G.C., pubblicato I'11.6.1999, ovvero con presentazione della risoluzione ex art. 103 bis N.O.I.F. in data 6.11.1999, laddove si sarebbe dovuto rispettare il termine del 31.10.1999, che precedeva di almeno un giorno l'apertura del secondo periodo di trasferimento dei calciatori. Trattasi, con ogni evidenza, di volontaria infrazione della normativa stessa, certamente non sanata per il fatto che l'Ufficio Tesseramento regionale abbia comunque inserito (tino alla revoca disposta) il D'Andrea nel tabulato; e che, pertanto, svuota dl ogni interesse il richiamo da parte dell'appellante all'att. 42 sopra citato, dal momento che, anche indipendentemente dall'esito della gara, le dovrebbe essere inflitta una congrua penalizzazione, che eventualmente potrebbe danneggiarla in modo più grave. L'appello va pertanto respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Casalnuovo di Casalnuovo di Napoli ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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