F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C – RIUNIONE DELL’11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. CAPRI ISOLA AZZURRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAVIANO/CAPRI ISOLA AZZURRA DEL 15.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 66 del 16.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C - RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. CAPRI ISOLA AZZURRA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA SAVIANO/CAPRI ISOLA AZZURRA DEL 15.12.1999 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 66 del 16.3.2000)
All'esito della gara Saviano/Capri Isola Azzurra, disputata il 15 dicembre 1999 nell'ambito
del Campionato Regionale di Eccellenza, Girone A, del Comitato Regionale Campania e terminata
col punteggio di 1 a 1, la Polisportiva Capri Isola Azzurra proponeva rituale reclamo adducendo che
nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Flauto Emanuele,
in posizione irregolare perché tesserato per altra società.
La competente Commissione Disciplinare, nell'esaminare il reclamo unitamente ad altre
istanze di altre società ed al procedimento disciplinare sorto per gli illegittimi trasferimenti di più
calciatori deva società A.S.C. Saviano ad altre società all'insaputa del club di appartenenza, ottenuti
mercé l'utilizzazione di timbro e firme falsi, rigettava tra l'altro il reclamo della Polisportiva Capri
Isola Azzurra, essendo risultato regolare l'utilizzo di Flauto Emanuele nell'indicata gara (Com. Uff.
n. 66 del 16 marzo 2000).
Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la
Polisportiva Capri Isola Azzurra, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a
tavolino".
L'appello è infondato.
Ed invero, una volta accertata la nullità del trasferimento di Flauto Emanuele dalI'A.S.C.
Saviano all'A.C. Ischia ed essendo pacifica la circostanza che il calciatore continuò a militare nelle
file della società Saviano, senza essere stato mai utilizzato dall'apparente società cessionaria, non
può darsi in qualche modo valore al fraudolento e censurato trasferimento, che è da considerare
tamquam non esset.
II rigetto del gravame comporta l'incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Polisportiva Capri
Isola Azzurra di Capri (Napoli) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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