F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C – RIUNIONE DELL’11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO GRUPPO TI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAL- CIO GRUPPO TI/B. PARTENOPEI DEL 23.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 68 del 23.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C - RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO GRUPPO TI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAL- CIO GRUPPO TI/B. PARTENOPEI DEL 23.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 68 del 23.3.2000) II 23.1.2000 si disputava la gara Calcio Gruppo TI/ Boys Partenopei, valida per il Campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania. L'Arbitro riferiva di avere sospeso l'incontro all'inizio del secondo tempo quando le squadre si trovavano sul punteggio di 2-2 in quanto sul terreno di giuoco non erano più visibili a causa delle avverse condizioni atmosferiche le linee perimetrali, mediane, delle aree di porta e rigore, e la società ospitante non aveva provveduto al ripristino. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania deliberava di infliggere alla società ospitante, ritenuta responsabile dell'accaduto ai sensi dall'art. 7 C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. La decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 27 gennaio 2000, veniva successivamente integrata ("errata corrige" apparsa sul Comunicato UFFiciale n. 56 del 3 febbraio 2000) con l'aggiunta alla primitiva sanzione di quella di un punto di penalizzazione per recidività nella violazione regolamentare. La Società Calcio Gruppo TI inoltrava reclamo alla competente Commissione Disci plinare e questa lo rigettava per infondatezza (Com. Uff. n. 68 del 23 marzo 2000). La medesima società ha quindi proposto appello a questa C.A.F.. In via pregiudiziale si denuncia l'irregolarità del procedimento svoltosi avanti la Commissione Disciplinare per essere stati sentiti a chiarimenti gli Ufficiali di gara in seduta diversa rispetto a quella in cui era comparso il presidente della reclamante; nel merito si lamenta la mancata osservanza da parte dell'Arbitro "del tempo regolamentare Previsto dalle norme federali" per il tracciamento delle linee del terreno di giuoco e infine si contesta la ricorrenza della recidiva. L'appellante conclude quindi, in via gradata, per la declaratoria di nullità della delibera impugnata, la ripetizione della gara, la revoca della penalizzazione di un punto in classifica. Resiste all'appello l'U.S. Boys Partenopei eccependo di avere ricevuto solo il telegramma di preannuncio dell'impugnazione e non anche i motivi del gravame, del quale pertanto chiede dichiararsi la inammissibilità. Rileva il Collegio che le eccezioni di rito sollevate dalle due società sono infondate. Non esiste alcuna norma regolamentare che imponga la contemporaneità dell'audi zione delle parti interessate e degli Ufficiali di gara, tanto più che resta esplicitamente vie tato ogni contraddittorio tra loro (art. 25 n. 1 C.G.S.); quanto all'appello proposto dal Calcio Gruppo TI a questa C.A.F. risulta osservato il dettato regolamentare (art. 23 n. 5 C.G.S.) che ne impone l'invio contestuale alla controparte con tenera raccomandata, la cui ricevuta di spedizione all'indirizzo dall'U.S. Boys Partenopei figura allegata al reclamo. Nel merito appare incontestabile la responsabilità della società appellante, la quale, benché ripetutamente sollecitata dal Direttore di gara, non curava di tracciare le linee del terreno di giuoco, dichiarando di non averne i mezzi necessari. Né vale invocare la pretesa inosservanza da parte dell'Arbitro del cosiddetto "tempo d'attesa", che il regolamento prevede solo per il caso di ritardo nella presentazione in campo delle squadre (art. 54 N.C.I.F.). La decisione dell'Arbitro di sospendere la gara era pertanto legittima, così come quella degli organi disciplinari di prime cure di infliggere alla società oggettivamente responsabile la punizione sportiva della perdita della gara. Altrettanto non può dirsi, invece, per quel che riguarda la successiva "integrazione" della delibera, con cui il Giudice Sportivo ebbe ad infliggere al Calcio Gruppo TI la penaIizzazione di un punto in classifica. II Giudice Sportivo, infatti, aveva ormai esaurito il suo compito con la decisione comparsa sul Comunicato Ufficiale pubblicato il 27 gennaio e la sua competenza a giudicare era venuta meno, sicché appare illegittima la successiva delibera del 3 febbraio, della quale deve dichiararsi la nullità. Dall'accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello discende l'ordine di restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Calcio Gruppo TI di Frattamaggiore (Napoli), tosi decide: - dichiara la nullità. per illegittimità. della sanzione di n. 1 punto di penalizzazione in classifica inflitta dai primi giudici alla società appellante; - conferma nel resto; - ordina la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it