F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. FORINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMMICHELESE/FORINO CALCIO DEL 19.3.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 58 del 4.5.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. FORINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
SAMMICHELESE/FORINO CALCIO DEL 19.3.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica -
Com. Uff. n. 58 del 4.5.2000)
L'U.S. Sammichelese proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica deducendo che nella gara
Sammichelese/Forino Calca, disputata il 19.3.2000 per il Campionato Allievi Provinciale
organizzato dal Comitato Provinciale di Avellino e terminata con il risultato di 0-6 per la squadra
ospite, la S.S. Forino Calcio aveva fatto partecipare il calciatore Liotti Carmine in posizione
irregolare perché colpito da squalifica per tre giornate di gara.
II Giudice Sportivo di 2° Grado, accertato che il predetto calciatore non aveva scontato la
squalifica per tre giornate di gara irrogatagli nel Campionato Provinciale Giovanissimi, come
risultava dal Comunicato Ufficiale n. 27 del 16.3.2000 del Comitato Provinciale di Avellino,
infliggeva alla S.S. Forino Calcio la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il
punteggio di 0-2 e I'ammenda di L. 200.000, inibiva il dirigente accompagnatore, Sig Basile
Raffaele, fino al 31.8.2000 e irrogava al calciatore Liom un'ulteriore giornata di squalifica (Com.
Uff. n. 58 del 4 maggio 2000).
Propone appello la S.S. Fanno Calcio deducendo la erroneità di tale decisione L'appello A
fondato.
II calciatore è stato squalificato per tre giornate di gara nel Campionato Provinciale
Giovanissimi e pertanto doveva scontare la squalifica in tale Campionato giusta l'art. 12, comma 3,
del Codice di Giustizia Sportiva. per il quale "il calciatore colpito da squalifica per una o più
giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava
quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.
II calciatore, pertanto, era in posizione regolare nella gara il 19.3.2000, disputata per il
Campionato Allievi Provinciale.
L'impugnata decisione. in conclusione, va annullata con conseguente ripristino del risultato
conseguito sul campo nella gara in contestazione e con l'annullamento delle ulteriori sanzioni
irrogate dal Giudice di 2` Grado.
La tassa di reclamo. stante l'accoglimento dell'appello, va restituita all'appellante. Per questi
motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Forino Calcio di
Forino (Avellino), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-6 acquisito sul campo
nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
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