F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C – RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. AUDAX CERVINARA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MONTEMILETO/AUDAX CERVINARA DELL’1.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 77 del 4.5.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 39/C - RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. AUDAX CERVINARA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA
MONTEMILETO/AUDAX CERVINARA DELL'1.4.2000 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 77 del 4.5.2000)
Avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, di cui al
C.U. n. 70 del 6 aprile 2000, in merito alla gara Montemileto/Audax Cervinara dell'1.4.2000, l'U.S.
Audax Cervinara reclamava dinanzi alla competente Commissione Disciplinare
II giudice di secondo grado ha constatato che il riCOrso era privo della firma del legale
rappresentante e del timbro sociale; l'appello veniva, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
Con il ricorso presentato presso questa Commissione d'Appello Federale dell'U.S. Audax Cervinara
afferma di aver regolarmente trasmesso alla Commissione Disciplinare il ricorso contro la
deliberazione del Giudice Sportivo con le prescritte formalità. Gli elementi acquisiti dal Comitato
Regionale Campania fanno emergere che solo in data 8.5.2000 la Commissione Disciplinare ha
ricevuto una raccomandata dall'U.S. Audax (che risultava spedita 5.5.2000) contenente il reclamo
identico a quello inviato in precedenza; mentre il testo del reclamo pervenuto per pomo era privo
della firma e del timbro postale, il secondo documento risultava correttamente corredato di tali
essenziali elementi. Resta fermo che la Commissione Disciplinare si é pronunciata nella riunione
del 2 e 3 maggio 2000 ed ha correttamente deliberato la inammissibilità del reclamo.
Secondo le vigenti norme regolamentari (art. 23 n. 10 C.G.S.) e, la giurisprudenza costante di
questa Commissione d'Appello Federale, in sede di giudizio di ultima istanza non é possibile sanare
irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibili ~ precedenti reclami.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S. Audax
Cervinara di Cervinara (Avellino) ed ordina l'incameramento della rotativa tassa.
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