F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C – RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. SIRENELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI VIGNOLA 90/SIRENELLA DEL 3.10.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 11 del 13.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C - RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. SIRENELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI VIGNOLA 90/SIRENELLA DEL 3.10.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 11 del 13.10.1999) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 11 del 13 ottobre 1999, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore per l'Attivilà Giovanile e Scolastica, respingeva il reclamo sporto dall'A. C. Sirenella avverso la regolarità della gara Vignola 90/Sirenella. disputata il 3.10.1999 por il Campionato Regionale Allievi, rilevando che la tesi della reclamante - secondo la quale la squadra avversaria aveva schierato alcuni calciatori che, pur avendo superato il 16° anno di età, erano tesserati come "giovani' anziché come 'dilettanti' - era infonda!a, in quanto ciò che rilevava, ai fini della regolare partecipazione a gare di quel tipo, ora l'età del tesserato e non il tipo di tesseramento. II vincolo dilettantistico era infatti una possibilità non un obbligo per la società titolare dei calciatori in questione. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione la A.C. Sirenella, ribadendo l'irregolarità del tesseramento di calciatori come 'giovani" e sia pure in forza a società di puro settore giovanile, una volta compiuto il 16° anno. L'appello è palesemente infondato. Non solo, invero, il coordinamento tra l'art 31 comma 1 e l'art. 32 N.O.I.F. consente di confermare che il tesseramento come 'giovani dilettanti' per i calciatori ultrasedicenni il una facoltà e non un obbligo; ma, in ogni caso, i calciatori di cui qui trattasi non avevano compiuto il 16° anno il 1° gennaio dell'anno di inizio della stagione sportiva. Quindi, per due motivi specifici la loro partecipazione alla gara in esame era del tutto regolare. L'appello va dunque respinto. con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Sirenella di Modena ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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