F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C – RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. MELETOLESE S.E. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA MELETOLESE/POVIGLIESE DEL 10.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. UH. n. 18 bis del 30.11 .1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C - RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. MELETOLESE S.E. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA MELETOLESE/POVIGLIESE DEL 10.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. UH. n. 18 bis del 30.11 .1999) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, in accoglimento del reclamo proposto dell'U.S. Povigliese avverso la delibera del Giudice Sportivo, contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 17 del 18 novembre 1999 - che aveva disposto la ripetizione della gara del Campionato Regionale Juniores del 10.11.1999, non disputata perché il campo di giunco era stato dichiarato inagibile con provvedimento del Comune di Castelnuovo di Sotto - infliggeva, invece, alla Pol. Meletolese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18 bis in data 30 novembre 1999, ha proposto ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la Pol. Meletolese, esponendo che l'Assessorato allo Sport del Comune di Castelnuovo di Sotto, aveva disposto con suo provvedimento, notificatole il 10 novembre, la chiusura del campo di giunco per le pessime condizioni del terreno a causa delle avverse condizioni climatiche. Entrambe le squadre si erano presentate sul campo di giunco e l'Arbitro, presa visione del provvedimento del Comune, constatato che il campo era chiuso, dava atto dell'impossibilità di disputare la gara. Chiedeva, pertanto, che venisse confermato il provvedimento del Giudice Sportivo non potendosi riscontrare responsabilità della Società per il mancato utilizzo dell'impianto sportivo. II reclamo è fondato e merita accoglimento. La motivazione assunta dalla Commissione Disciplinare è esatta in linea generale. La Società è obbligata ad avere la disponibilità di un idoneo campo di giunco senza restrizioni o condizionamenti di terzi estranei e l'esclusivo giudizio sull'impraticabilità del campo è riservata all'Arbitro. Tuttavia è sempre necessario l'accertamento di un eventuale responsabilità delle Società nell'impossibilità di disputare la gara. Sarebbe antisportivo addebitare ad una società la colpa della mancata disputa di una gara per un atto del proprietario del terreno di giunco talmente improvviso da mettere la società stessa nell'impossibilità di provvedere al superamento dell'impedimento con la messa a disposizione di altro campo di giunco. Nel caso in esame, l'ordine dell'Autorità Comunale di chiusura del campo è stato comunicato alla società Meletolese la stessa mattina del giorno stabilito per lo svolgimento della gara. La Società ospitante, pertanto, non aveva la materiale disponibilità di tempo per il reperimento di altro campo sul quale gareggiare, nonché di avvisare il competente Organo Federale, l'Arbitro e la società avversaria dell'eventuale cambiamento. Inoltre l'Arbitro non è stato in grado di accanare la sopravvenuta impraticabilità del campo di giunco per una circostanza non dipendente dalla volontà della società ospitante. La gara in oggetto. pertanto, dovrà essere disputata nella nuova data che sarà fissa ta dal Comitato Regionale, confermandosi in tal modo la decisione del Giudice Sportivo. A seguito dell'accoglimento del reclamo, la tassa versata va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Meletolese S.E. di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia). annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna che infliggeva alla società appellante la punizione sportiva di perdita per 0 -2 della suindicata gara, ripristinando quella del Giudice Sportivo che ne disponeva la ripetizione. Ordina la restituzione della tassa versata.
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