F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C – RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. MELETOLESE S.E. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA MELETOLESE/POVIGLIESE DEL 10.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. UH. n. 18 bis del 30.11 .1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C - RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. MELETOLESE S.E. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
NON DISPUTATA MELETOLESE/POVIGLIESE DEL 10.11.1999 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. UH. n. 18 bis del 30.11 .1999)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, in
accoglimento del reclamo proposto dell'U.S. Povigliese avverso la delibera del Giudice Sportivo,
contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 17 del 18 novembre 1999 - che aveva disposto la ripetizione
della gara del Campionato Regionale Juniores del 10.11.1999, non disputata perché il campo di
giunco era stato dichiarato inagibile con provvedimento del Comune di Castelnuovo di Sotto -
infliggeva, invece, alla Pol. Meletolese la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 - 2.
Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18 bis in data 30 novembre
1999, ha proposto ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la Pol. Meletolese, esponendo
che l'Assessorato allo Sport del Comune di Castelnuovo di Sotto, aveva disposto con suo
provvedimento, notificatole il 10 novembre, la chiusura del campo di giunco per le pessime
condizioni del terreno a causa delle avverse condizioni climatiche. Entrambe le squadre si erano
presentate sul campo di giunco e l'Arbitro, presa visione del provvedimento del Comune, constatato
che il campo era chiuso, dava atto dell'impossibilità di disputare la gara. Chiedeva, pertanto, che
venisse confermato il provvedimento del Giudice Sportivo non potendosi riscontrare responsabilità
della Società per il mancato utilizzo dell'impianto sportivo.
II reclamo è fondato e merita accoglimento.
La motivazione assunta dalla Commissione Disciplinare è esatta in linea generale. La
Società è obbligata ad avere la disponibilità di un idoneo campo di giunco senza restrizioni o
condizionamenti di terzi estranei e l'esclusivo giudizio sull'impraticabilità del campo è riservata
all'Arbitro.
Tuttavia è sempre necessario l'accertamento di un eventuale responsabilità delle Società
nell'impossibilità di disputare la gara.
Sarebbe antisportivo addebitare ad una società la colpa della mancata disputa di una gara per
un atto del proprietario del terreno di giunco talmente improvviso da mettere la società stessa
nell'impossibilità di provvedere al superamento dell'impedimento con la messa a disposizione di
altro campo di giunco.
Nel caso in esame, l'ordine dell'Autorità Comunale di chiusura del campo è stato comunicato
alla società Meletolese la stessa mattina del giorno stabilito per lo svolgimento della gara.
La Società ospitante, pertanto, non aveva la materiale disponibilità di tempo per il
reperimento di altro campo sul quale gareggiare, nonché di avvisare il competente Organo Federale,
l'Arbitro e la società avversaria dell'eventuale cambiamento.
Inoltre l'Arbitro non è stato in grado di accanare la sopravvenuta impraticabilità del campo di
giunco per una circostanza non dipendente dalla volontà della società ospitante.
La gara in oggetto. pertanto, dovrà essere disputata nella nuova data che sarà fissa ta
dal Comitato Regionale, confermandosi in tal modo la decisione del Giudice Sportivo. A seguito
dell'accoglimento del reclamo, la tassa versata va restituita.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol.
Meletolese S.E. di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia). annulla l'impugnata delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna che infliggeva alla
società appellante la punizione sportiva di perdita per 0 -2 della suindicata gara, ripristinando quella
del Giudice Sportivo che ne disponeva la ripetizione. Ordina la restituzione della tassa versata.
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