F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA U.S. P. TRE ESSE CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA TRE ESSE CALCIO/RONCO DEL 6.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 31 del 2.3.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA U.S. P. TRE ESSE CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO
GARA TRE ESSE CALCIO/RONCO DEL 6.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 31 del 2.3.2000)
L'U.S.P. Tre Esse Calcio ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia - Romagna, di cui al C.U. n. 31 pubblicato il 2
marzo 2000, con la quale, in parziale accoglimento del proprio reclamo, venivano ridotte al
5.2.2002 le sanzioni della squalifica fino al 5.2.2003, già inflitte ai calciatori Lapi Fabrizio e Ferraro
Marco dal competente Giudice Sportivo (C.U. n. 28 del 10 febbraio 2000) per atti di violenza nei
confronti dell'Arbitro della gara Tre Esse Calcio/Ronco del 6.2.2000 (rispettivamente il Ferraro per
calcio al polpaccio destro ed il Lapi per calcio allo stinco destro).
Sostiene la ricorrente, con estese argomentazioni, la scarsa attendibilità del referto arbitrale,
per quanto riguarda l'identificazione del calciatore Ferraro Marco, tenuto conto delle modalità
dell'aggressione e dello stato in cui versava l'Arbitro stesso, essendo già stato colpito dal Lapi, per
cui, a suo dire, "è estremamente difficile pensare - se la logica ha un senso - che il Direttore di gara,
già colpito ... con un calcio da altro giocatore (il Lapi), anziché guadagnare in tutta fretta lo
spogliatoio e chiudere la porta, indugi nel corridoio e trovi modo e tempo per vedere, con la coda
dell'occhio. che altro male intenzionato lo colpisca, ancora con un calcio" Chiede, quindi, in via
principale, l'annullamento della sanzione inflitta al calciatore Ferraro Marco o, in subordine, la
congrua riduzione delle sanzioni inflitte ad entrambi i tesserati.
L'appello non merita accoglimento.
Ritiene la C.A.F. che non possano accamparsi dubbi nello svolgimento di fatti. tosi come
riportati nel referto arbitrale e integralmente confermati poi personalmente dallo stesso Direttore di
gara sentito per chiarimenti dalla Commissione Disciplinare, e va altresì rilevato che la sanzione
inflitta ai due calciatori, nella misura già ridotta dalla Commissione Disciplinare (da tre a due anni
squalifica) appare del tutto congrua e commisurata alla gravità degli atti di violenza posti in essere
ai danni dell'Arbitro.
Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla U.S.P. Tre
Esse Calcio di Saludecio (Rimini) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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