F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 15/C – RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. BESNATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BESNATESE/ISPRA CALCIO DEL 17.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 17 dell’11.11.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 15/C - RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. BESNATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
BESNATESE/ISPRA CALCIO DEL 17.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 17 dell'11.11.1999)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul
C.U. n. 10 del 28 ottobre 1999, respingeva il reclamo proposto dell'A.C. Besnatese avverso
l'omologazione della gara Besnatese/Ispra del 11.10.1999, valida per il Campionato di 2a Categoria.
La Società Besnatese aveva richiesto la ripetizione della gara, lamentando di essere rimasta priva
del calciatore Francesconi Gabriele e di non aver potuto schierare la migliore formazione a causa di
un errore del Giudice Sportivo che, in una precedente decisione, aveva ingiustamente squalificato lo
stesso calciatore per due giornate.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 17 dell'11 novembre
1999 respingeva il reclamo proposto dell'A.C. Besnatese avverso la decisione del Giudice Sportivo.
Contro quest'ultima decisione propone appello la stessa A.C. Besnatese, eccependo preliminarmente
la nullità della delibera della Commissione Disciplinare per violazione
della norma di cui all'art. 24, punto 4, C.G.S., non essendo stata ascoltata in qualità di parte pur
avendone fatta esplicita richiesta e, nel merito, ribadendo di non aver potuto schierare la migliore
formazione a causa di un errore del Giudice Sportivo che, con decisione pubblicata sul C.U. n. 8 del
14.10.1999, aveva ingiustamente squalificato il calciatore Francesconi, in relazione alla gara
Ternatese/Besnatese del 3.10.1999.
L'appello é infondato e va respinto.
Per quanto concerne l'eccezione preliminare, va rilevato che l'A.C. Besnatese, nel reclamo
proposto alla Commissione Disciplinare, il 4.11.7999, non ha richiesto di essere ascohata, in
persona del suo legale rappresentante o di un suo delegato, ma si é limitata a chiedere l'audizione, in
qualità di testimoni, di due suoi dirigenti, Sigg.ri Fabanelli Giovanni e Marinelli Renato. Non si
ravvisa pertanto alcuna violazione del disposto di cui all'att. 24 C.G.S..
Nel merito va osservato che la Società reclamante lamenta I'erroneità di una precedente
decisione del Giudice Sportivo, non afferente la gara Besnatese/Ispra di cui si chiede la ripetizione
bensì una precedente gara (Ternatese/Besnatese). in relazione alla quale era stato squalificato il
calciatore Francesconi.
Contro quella decisione l'A.C. Besnatese aveva già proposto ricorso, poi rigettato dalla
Commissione Disciplinare.
In sostanza la reclamante, sia avanti al Giudice Sportivo che alla Commissione Disciplinare
e a questa Commissione, ha riproposto un anomalo ricorso contro una decisione precedente già
divenuta definitiva e non suscettibile di ulteriore rivalutazione.
Ritenuto, pertanto, che nessuna irregolarità si è verificata nello svolgimento della gara
Besnatese/Ispra, la C.A.F. respinge il ricorso e ordina incamerarsi la relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Besnatese di Besnate
(Varese) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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