F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C – RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO S.C. MORBEGNO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MORBEGHO CALCIO A S/ROSA DEI VENTI DEL 5.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 19 del 25.11 .1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C - RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLO S.C. MORBEGNO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA MORBEGHO CALCIO A S/ROSA DEI VENTI DEL 5.11.1999 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 19 del 25.11
.1999)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 19 del 25 novembre 1999, la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lombardia - decidendo sul reclamo interposto dalI'A.S. Rosa dei
Venti avverso la regolarità della gara Morbegno/Rosa dei Venti, disputata il 5.11.1999 per il
Campionato di Calcio a Cinque - accertava che alla medesima aveva partecipato il calciatore Luca
Beoletto, squalificato per una gara, coma da C.U. n. 16 del 4.11.1999 e, conseguentemente,
applicava nei confronti dello S.C. Morbegno Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della
gara, oltre a sanzioni minori.
Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. lo S.C. Morbegno Calcio a S facendo
presente che durante la gara nessun provvedimento disciplinare era stato adottato a carico del
Beoletto, come del resto emergeva dal prospetto consegnato dagli Arbitri al termine della stessa; era
dunque impensabile che il calciatore in questione potesse essere colpito da una squalifica, riportata
in un comunicato che era pervenuto dopo la disputa della gara esaminata.
Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata. L'appello è infondato.
II prospetto cui si riferisce l'appellante, e che viene consegnato dall'Arbitro a fine gara,
contiene l'indicazione esclusiva dei calciatori i quali, nel corso della stessa, siano stati sanzionati
con ammonizione o espulsione, oppure sostituiti. Si frana di un utile pro-memoria, che peraltro
esaurisce la sua funzione informativa in tale limite; ben altra rilevanza ha il rapporto arbitrale, il
quale contiene anche altre (e riservate, per il momento) indicazioni, fra cui - come nel caso in esame
- la segnalazione del comportamento irriguardoso tenuto dal Beoletto al termine della gara Pro
Victoria/Rosa dei Venti, cui era conseguita la squalifica a suo carico.
E poiché l'unico strumento ufficiale di informazione è il comunicato emesso dal competente organo
federale, una società diligente deve sempre farsi carico di averne (indipendentemente dalla
ricezione) notizia sicura, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, quale quello inevitabilmente
occorso all'appellante
Non vi è dubbio, comunque. che il calciatore squalificato non avesse titolo a partecipare alla
gara in oggetto e che il suo impiego irregolare sia stato correttamente sanzionato dalla delibera
impugnata.
L'appello va dunque rigettato, con incameramento della relativa tassa.
Per i suesposti motivi la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dallo S.C.
Morbegno Calcio a 5 di Morbegno (Sondrio) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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