F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 6/C – RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. MASSARO MICHELE E LA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000 ALLA POLICASSINO COOP LORO INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 101 del 26.7.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 6/C - RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI
DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. MASSARO MICHELE E LA
PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000
ALLA POLICASSINO COOP LORO INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO
DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 101 del 26.7.1999)
Con atto del 30.6,1999 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio Massaro Michele e la società Policassino Coop a.r.l., per avere
il primo, nella qualità di vice-presidente di quella società, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento e il risultato della vara Policassino Coop/S.Apollinare del 2.5.1999, offrendo a Pacitto
Cesare, tesserato per la Polisportiva S.Apollinare, la somma di L. 2.000.000 per favorire la vittoria
della Policassino Coop e reiterando la proposta, dopo il rifiuto del calciatore, la sera di sabato
1.5.1999, nel corso di colloquio telefonico con il fratello del calciatore medesimo, e dovendo la
seconda. quale società di sua appartenenza, rispondere di tale operato in via oggettiva.
L'adita Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. UN. n. 101 del 26
luglio t 999, nell'affermare la responsabilità dei deferiti, infliggeva a Massaro Michele l'inibizione
per la durata di anni due e alla società la penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi
nella stagione sportiva 1999/2000.
Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione il Procuratore
Federale, denunciando l'illegittimità e la inadeguatezza delle sanzioni inflitte.
II gravame è solo in parte fondato.
Ed invero il reclamante si duole che al Massaro sia stata irrogata una sanzione inferiore al
minimo edittale, che è di anni tre. La censura va accolta, adeguando la punizione alla previsione
regolamentare. Va invece respinta l'ulteriore istanza di inasprimento della sanzione impartita alla
società, apparendo essa adeguata e proporzionata rispetto all'illecito commesso.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal
Procuratore Federale, infligge al Sig.Massaro Michele la sanzione dell'inibizione per anni tre e
respinge nel resto.
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