F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C – RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. COM. OUARTIERE TORRE MAURA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.2000 INFLITTA AL CALCIATORE FERRANTINI CARLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 17 del 7.10.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C - RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. COM. OUARTIERE TORRE MAURA AVVERSO LA
SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.2000 INFLITTA AL CALCIATORE
FERRANTINI CARLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lazio - Com. Uff. n. 17 del 7.10.1999)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Com.
Uff. n. 11 del 9 settembre i999. in relazione alla gara Com. Quartiere Torre Maura/Cetus del
19.6.1999, disputatasi nell'ambito del Torneo regionale "Roma Sport Show', infliggeva al calciatore
Ferrantini Carlo della Pol. Com. Quartiere Torre Maura la sanzione della squalifica fino al
31.12.2002, perché, in occasione della sospensione della gara decretata dall'arbitro, offendeva e
tentava ripetutamente di colpire il Direttore di gara con un calcio al basso ventre.
La Commissione Disciplinare, a seguito di reclamo della Pol. Com. Quartiere Torre Maura,
tenuto conto che il comportamento del calciatore non sembrava rivestire una estrema gravità e in
considerazione del particolare clima che si era instaurato durante la gara, accoglieva parzialmente il
reclamo, riducendo la squalifica del calciatore Ferrantini Cado dal 31 . t 2.2002 al 31 .12.2000.
Avverso quest'ultima decisione propone reclamo la Polisportiva Com. Quartiere Torre
Maura. riproponendo gli stessi motivi dedotti avanti alla Commissione Disciplinare e in particolare
chiedendo uri ulteriore riduzione della squalifica inflitta al calciatore, in considerazione dei motivi
morali e psicologici che avevano determinato il suo comportamento nei confronti dell'arbitro.
II reclamo è infondato e va respinto.
In punto di fatto deve ritenersi accertato, sulla base degli atti ufficiali di gara e delle
dichiarazioni suppletive rilasciate dall'arbitro dell'incontro, che il calciatore Ferrantini ha offeso
ripetutamente lo stesso Direttore di gara tentando di colpirlo con un calcio al basso ventre, non
riuscendo nell'intento perché questi riusciva a proteggersi con una mano. Dopo questo episodio,
tentava nuovamente di raggiungere il Direttore di gara, proferendo nei suoi confronti attese e
minacce.
Tale comportamento riprovevole è sicuramente censurabile sotto il profilo disciplinare e
deve essere adeguatamente sanzionato.
In proposito la Commissione Disciplinare ha effettuato, nella determinazione della pena da
infliggersi in concreto, una rivalutazione del comportamento del calciatore, escludendo gli estremi
della gravità e considerando il clima particolare che si era determinato durante l'incontro, riducendo
la squalifica fino al dicembre del 2000.
La sanzione tosi determinata appare equa e non è suscettibile di ulteriori diminuzioni.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Coni. Ouartiere
Torre Maura di Roma ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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