F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C – RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL G.S. VIS SEZZE E DEL SIG. AMICI LORENZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS SEZZE/FERENTINO DEL 19.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. t7 del 7.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 10/C - RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL G.S. VIS SEZZE E DEL SIG. AMICI LORENZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS SEZZE/FERENTINO DEL 19.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. t7 del 7.10.1999) II G.S. Vis Sezze ed il Sig. Amici Lorenzo hanno presentato reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio 71/10 di cui al Com. Uff. n. 17 del 7 ottobre 1999, in merito alla gara Vis Sezze/Ferentino disputatasi il 19.9. f 999. Detto reclamo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto dal dott. Giovanni Fontana, in rappresentanza del Presidente, Luigi Bucciarelli, a del Sig. Lorenzo Amici. Secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione, infatti, va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall'interessato, che, nel caso di società attillata alla F.I.G.C., è il legale rappresentate della stessa. È fatta salva I'ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile; ma è da considerarsi non valida la semplice procura 'ad lites' che non può univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto dal mezzo di impugnazione proposto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, gli appelli come sopra proposti dal G.S. Vis Sezze di Sezze (Latina) e dal Sig. Amici Lorenzo e dispone l'incameramento della tassa versata.
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