F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C – RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. GIULIANO DI ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.6.2002 INFLITTA AL CALCIATORE SOLLI MAURIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 40 del 13.1.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C - RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. GIULIANO DI ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SOUALIFICA FINO AL 30.6.2002 INFLITTA AL CALCIATORE SOLLI MAURIZIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del
13.1.2000)
II Sig. Luzi Cesare, nella qualità di presidente pro-tempore dall'U.S. Giuliano di Roma, ha
proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lazio, di cui al C.U. n. 40 del 13 gennaio 2000, con la quale, in accoglimento del ricorso del
Presidente del Comitato Regionale medesimo - che ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo
presso il Comitato Provinciale di Frosinone (C.U. n. 12 del 23 dicembre 1999) ritenendo incongrue
le squalifiche irrogate a carico dei calciatori De Santis Luigi (fino al 30.6.2003), Mura Daniele (fino
al 31.8.2001 ) e Solli Maurizio (fino al 31.122000) - ha, tra l'altro, inflitto a quest'ultimo calciatore
la squalifica fino al 30.62002.
Si assume, da parte della ricorrente, l'errore di persona in cui sarebbe incorso l'Arbitro
nell'individuare il Solli in uno dei suoi aggressori.
Tale assunto contrasta insanabilmente con quanto dichiarato dal Direttore di gara che, nel
dettagliato supplemento di rapporto, indica con precisione nel Solli, colui che "... mi colpiva in viso
con la mano cercando inutilmente di spingermi a terra.
La sanzione inflitta, peraltro, appare obiettivamente eccessiva, in quanto sia dal referto
arbitrale che dalla relazione del sanitario dell'Ospedale di Sora emerge che l'atto di violenza del
Solli in effetti fu di modesta entità e non ebbe a procurare alcuna conseguenza
al Direttore di gara. La sanzione stessa può congruamente essere contenuta nei limiti della
squalifica fino al 31 .12.2000.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto
dell'U.S. Giuliano di Roma di Giuliano di Roma (Frosinone), riduce al 31.12.2000 la sanzione della
squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Solli Maurizio. Dispone la restituzione della
tassa versata.
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