F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. AGORA S. RITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGORA S. RITA/COLLEFERRO CALCIO DELL’8.12.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 30 del 20.1 .2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C - RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. AGORA S. RITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGORA S. RITA/COLLEFERRO CALCIO DELL'8.12.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 20.1 .2000) Con riferimento all'appello proposto dal G.S. Agora S. Rita avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (C.U. n. 30 del 20 gennaio 2000) che aveva deliberato a suo carico la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara disputata l'8.12.1999 con il Colleferro Calcio, per la partecipazione del calciatore Migliorini Marco in posizione irregolare perché squalificato, unico motivo da prendere in esame è quello relativo alla dedotta mancata conoscenza della giornata di squalifica che era stata inflitta al calciatore medesimo. Non è infatti oggetto di contestazione il fatto che il Migliorini Marco, benché squalificato per una giornata, con C.U. n. 22 del 7.12.1999, sia stato impiegato quale guardalinee nella gara disputatasi il 9.12.1999 fra l'Agora S. Rita ed il Colleferro Calcio. È altrettanto pacifico che detto impiego irregolare, che implica, a norma del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della perdita della gara, sia stato tempestivamente e ritualmente eccepito dalla società che vi aveva interesse. Oppone la società ricorrente di avere agito in perfetta buona fede e nella consapevolezza che il calciatore non tosse stato raggiunto da alcun provvedimento disciplinare, in quanto essa società, aderendo all'invito formulato dal Comitato Regionale con il Comunicato n. 21 del 3 dicembre 1999, aveva chiesto ed ottenuto "via filo" notizie circa i provvedimenti disciplinari assunti nella seduta di "martedì 7 dicembre 1999" ed era stata informata che oltre alla squalifica del calciatore Casale Daniele nessun altro provvedimento disciplinare aveva interessato i propri tesserati. Questa Commissione non mette in dubbio il fatto che vi sia stata una notizia errata via telefono, in quanto in effetti l'impiego di un calciatore squalificato con funzione di guardalinee anziché di calciatore fa dedurre la mancanza d'interesse ad eludere la squalifica. Ma tutto ciò non può neutralizzare gli effetti della norma (articolo 12 comma 11 C.G.S.) che detta una presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti disciplinari con riferimento esclusivo alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale. Nel caso di specie, questo tu pubblicato il 7.12.1999 e quindi prima, sia pure di un giorno, della disputa della gara e, quindi, dell'impiego irregolare del calciatore squalificato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Agora S. Rita di Latina e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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