F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C – RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ALBULA AVVERSO DECISIOHI MERITO GARA DI CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE VILLANOVA CALCIO/ALBULA DEL 18.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 44 del 27.1.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C - RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ALBULA AVVERSO DECISIOHI MERITO GARA DI CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE VILLANOVA CALCIO/ALBULA DEL 18.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 44 del 27.1.2000) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, (Com. Uff. n. 44 del 27 gennaio 2000) ha comminato alla A.S. Albula la punizione sportiva della perdita per 0 a 2 della gara Villanova/Albula del 18.12.1999, in accoglimento del reclamo presentato dalla A.S. Vllanova. II Giudice di secondo grado ha accertato che il calciatore Palmieri Gabriele ha partecipato alla suddetta gara in posizione di irregolare tesseramento. L'A.S. Albula propone ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare invocando, sostanzialmente, un errore di fatto, concernente la data del tesseramento. Le argomentazioni e gli elementi portati a sostegno del ricorso si fondano sulla constatazione, nel documento recante la richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento del calciatore Palmieri Gabriele, di una sovrapposizione delle date del timbro di accettazione del documento presso il competente ufficio federale; si registrerebbe, tosi, un errore di fatto commesso dall'impiegato ricevente in base al quale la data del nuovo tesseramento sarebbe posticipata, nel documento ufficiale, di un giorno. II confronto fra il modulo di tesseramento acquisito dall'Ufficio Tesseramento del Comitato agli atti in sede di Commissione Disciplinare e quello prodotto dalla ricorrente mostra, solo in quest'ultima copia, una sovrapposizione di date nel timbro attestante la data dell'aggiornamento della posizione di tesseramento, ove peraltro la data del 17.12.1999 risulta annullata con un tratto a penna. In ogni caso, gli atti ufficiali comprovano quale data effettiva nella quale il Comitato competente ha ricevuta la richiesta di tesseramento quella del 18.12.1999. Non essendo provato l'errore di fatto nel quale sarebbe incorso il competente Comitato, resta accertato dagli atti ufficiali che la società ha depositato la richiesta di tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio in data 18.12.1999 e non aveva, quindi, il calciatore titolo per partecipare alla gara oggetto dell'appello che si è disputata nello stesso giorno. Resta persuasiva e operante, quindi, la valutazione compiuta dalla Commissione Disciplinare che richiama gli articoli 39 comma S e 61 comma 5 delle N.O.I.F.; norme, in virtù delle quali il calciatore può prendere legittimamente parte alla gara che si svolge il giorno successivo alla data del suo tesseramento e non a quella che si disputa nello stesso giorno. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Albula di Tivoli (Roma) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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