F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C – RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELL’A.S. ROMA E DELL’ALLENATORE CASAROLI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA A QUEST’ ULTIMO FINO AL 30.6.2000 IN RELAZIONE GARA GIOVANISSIMI REGIONALI TRE FONTANE/ROMA DEL 9.1.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 33 del 10.22000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 27/C - RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DELL'A.S. ROMA E DELL'ALLENATORE CASAROLI WALTER
AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA A QUEST' ULTIMO FINO
AL 30.6.2000 IN RELAZIONE GARA GIOVANISSIMI REGIONALI TRE
FONTANE/ROMA DEL 9.1.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Lazio del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 10.22000)
II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio nel Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul C.U. n. 33 del 10 febbraio 2000, rigettava il
ricorso presentato dalla A.S. Roma e dal Sig. Casaroli Walter, avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo di 1° Grado con il quale veniva inflitta al Casaroli, allenatore della A.S. Roma, squadra
Giovanissimi, l'inibizione a svolgere attività sportiva fino al 30.6.2000, in relazione ai fatti avvenuti
nel corso della gara del 9.1 .2000, valida per il Campionato Giovanissimi.
Avverso tale decisione propongono gravame l'A.S. Roma ed il Sig. Casaroli Walter,
riproponendo i motivi di illogicità del referto arbitrale già dedotti in primo grado e, in via
subordinata, l'eccessiva onerosità della sanzione inflitta, sia in relazione al comportamento posto in
essere, esclusivamente verbale, sia in relazione ad altre decisioni adottate dalla giustizia sportiva in
casi analoghi.
I reclami sono inammissibili.
Ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/dl) del Codice di Giustizia Sportiva, nell'ambito della
disciplina sportiva del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, non sono impugnabili le
squalifiche per i tesserati o inibizioni per i dirigenti che non vadano oltre i 12 mesi.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. Roma di Roma e
dall'allenatore Casaroli Walter, li dichiara inammissibili, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 ) C.G.S. e
dispone l'incameramento delle relative tasse.
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