F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA U-S. POOL INDUSTRIE CIVITA C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI POOL INDUSTRIE/MONTE MARIO COOP DEL 10.2.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 36 del 2.3.2000).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA U-S. POOL INDUSTRIE CIVITA C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI POOL INDUSTRIE/MONTE MARIO COOP DEL 10.2.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 2.3.2000). A seguito del reclamo avanzato dell'U.S. Monte Mario, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio per Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica infliggeva all'U.S. Pool Industrie Civita Castellana la punizione sportiva della perdita della gara disputata il 10.22000 per avere impiegato quale Assistente dell'Arbitro e dirigente accompagnatore ufficiale persona che non ne aveva titolo per difetto dei requisiti prescritti dell'art. 37 N.O.I.F. (C.U. n. 36 del 2 marzo 2000). La società punita ha proposto appello eccependo che il reclamo dall'U.S. Monte Mario non poteva essere preso in considerazione e doveva essere dichiarato inammissibile perché inoltrato senza il versamento della tassa prescritta. Dagli atti risulta che l'U.S. Monte Mario nel reclamo diretto al Giudice Sportivo aveva esplicitamente richiesto che la tassa di reclamo venisse addebitata. Ciò posto, rileva il Collegio che la doglianza dell'appellante è priva di pregio. Secondo l'art. 23 n. 9 C.G.S., "nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante addebito sul conto della società nel caso in cui sia reclamante una società)"; ciò significa che la tassa non deve necessariamente "accompagnare" il reclamo, quando questo sia proposto da una società, ma può essere corrisposta mediante addebito sul conto intrattenuto dalla stessa con l'organizzazione federale. Tale operazione non compete, ovviamente, alla società reclamante, sicché può accadere che il ricorso venga esaminato quando ancora non risulti perfezionata l'operazione di addebito e di successivo accredito (ovvero incameramento) della tassa che, si ripete, nel caso di reclamo proposto da società sono demandate agli organismi federali con i quali la società interessata intrattiene rapporto e non possono quindi ascriversi alla stessa eventuali ritardi e/o irregolarità degli uffici preposti. In conclusione, il gravame deve essere rigettato, dal che consegue l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Pool Industrie Civita C. di Civita Castellana (Viterbo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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