F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C – RIUNIONE DELL’11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CASILINA B.B.C.R. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO ALL’ 1.9.2001 INFLITTA AL SIG. PERSICHINO IVANO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 41 del 6.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C - RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CASILINA B.B.C.R. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO ALL' 1.9.2001 INFLITTA AL SIG. PERSICHINO IVANO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 6.4.2000) II G.S. Casilina B.B.C.R. ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 6 aprile 2000, limitatamente alla parte che, in accoglimento del proprio reclamo, riduceva fino all'1 settembre 2001 la sanzione dell'inibizione già inflitta al dirigente Persichino Ivano dal competente Giudice Sportivo con C.U. n. 37 del 9 marzo 2000, per comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso nonché per atto di violenza ai danni dell'Arbitro della gara Allievi Regionali Casilina B.B.C.R./Almas Roma del 5.3.2000. Sostiene la ricorrente l'inaffidabilità delle refertazioni degli Ufficiali di gara in quanto, a suo dire, contraddittorie fra loro e l'eccessività della sanzione inflitta. L'appello non merita accoglimento. Osserva la C.A.F. che la decisione impugnata non merita alcuna censura, avendo l'Organo disciplinare di 2° Grado correttamente esaminato e valutato tutte le circostanze di fatto emergenti dagli atti ufficiali in base ai quali, appunto, la sanzione applicata al dirigente Persichino è stata già congruamente ridotta ed adeguata all'entità dei fatti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Casilina B.B.C.R. di Roma e ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it