F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SAN MARTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPOMARINO/SAN MARTINO DEL 23.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 29 del 2.12.t999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C - RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SAN MARTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPOMARINO/SAN MARTINO DEL 23.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 29 del 2.12.t999) L'U.S. San Martino proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise lamentando l'indebito utilizzo da parte dell'A.S. Campomarino nella gara disputata il 23.10.1999 di sei calciatori fuoriquota, in luogo dei 4 consentiti. II gravame veniva rigettato dall'organo adito, secondo il quale la norma limitante Pirrr piego di calciatori fuoriquota doveva interpretarsi nel senso che non ne era consentito l'utilizzo contemporaneo di più di quattro, mentre era possibile operare sostituzioni per effetto della quali tale limite, come si era verificato in quella gara, non risultasse superato. Contro tale decisione l'U.S. San Martino si è appellata a questa C.A.F. reiterando le argomentazioni già sviluppate in prime cure. Osserva il Collegio in via preliminare trattarsi di reclamo che investe la regolarità di svolgimento della gara, rientrante quindi nella competenza del Giudice Sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dell'art. 1 B C.G.S.. Poichè il reclamo è stato invece proposto ad organo incompetente, quale la Commissione Disciplinare, se ne deve rilevare la inammissibilità con il conseguente annullamento della decisione impugnata senza rinvio ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F decidendo sull'appello come innanzi proposto dell'U.S. San Martino di San Martino in Pensilis (Campobasso), annulla senza rinvio. ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S.. l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo 27.10.1999 dall'U.S. San Martino dinanzi la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina l'incameramento della tassa versata.
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