F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C – RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. S. GIORGIO COLLATIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI S. GIORGIO COLLATIANENAFRO DEL 15.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise-Com. Uff. n.37 de120.1.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C - RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. S. GIORGIO COLLATIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI S. GIORGIO COLLATIANENAFRO DEL 15.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise-Com. Uff. n.37 de120.1.2000) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 23 dicembre 1999 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise, nel convalidare il risultato della gara S. Giorgio ColIatia/Nenafro valevole per le semifinali di Coppa Italia, disputatasi il 15.12.1999, adottava nei confronti dall'U.S. S. Giorgio Collatia una serie di sanzioni per le quali la suindicata società proponeva reclamo presso la competente Commissione Disciplinare, facendo rituale richiesta che i suoi rappresentanti, nell'occasione, venissero ascoltati. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 20 gennaio 2000, rigettava il reclamo. Avverso tale decisione propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l'U.S. S. Giorgio Collatia. L'appello è fondato. Ed invero, nonostante l'espressa richiesta di essere ascoltata, la società reclamante non ò stata inviata alla discussione tenutasi dinanzi alla Commissione Disciplinare, e ciò in violazione dall'art. 26 comma 6 C.G.S.. L'acclarata irregolarità, concretizzandosi nella violazione del principio del contraddittorio, impone l'annullamento della impugnata delibera e la restituzione degli aNi alla Commissione per il nuovo esame. Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'U.S. S. Giorgio Collatia di Chieuti (Foggia), annulla, ai sensi dall'art. 27 n. S C.G.S., l'impugnata delibera per violazione del contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise per nuovo esame. Ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it