F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C – RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SAN GIORGIO COLLATIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI S. GIORGIO COLLATIA/VENAFRO DEL 15.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff(. n. 45 del 21.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C - RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SAN GIORGIO COLLATIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI S. GIORGIO COLLATIA/VENAFRO DEL 15.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff(. n. 45 del 21.2.2000) L'Arbitro della gara San Giorgio Collatia/Venafro, semifinale della Coppa Italia Dilettanti disputata il 15.12.1999 e terminata con il risultato di 2 - 0 per la squadra di casa, riferiva nel suo referto che al rientro delle squadre negli spogliatoi al termine della prima frazione di gioco rilevava che il calciatore Borromeo Cristian dell' U.S. Venafro era caduto dolorante perché colpito con un calcio al polpaccio destro sferratogli da persona proveniente dall'esterno del campo di gioco, che individuava nel calciatore Pazienza Luigi della U.S. San Giorgio Collatia, squalificato e pertanto solo spettatore della gara. Riferiva ancora il Direttore di gara che, per quanto accaduto, un dirigente dell' U.S. Venafro gli comunicava che il calciatore colpito non era in condizioni di riprendere la gara. II Borromeo veniva sostituito da altro calciatore. II fatto veniva riportato anche nel cappono del Commissario di campo presente negli spogliatoi. II Commissario di campo riferiva in aggiunta che, a seguito dell'aggressione, era nato un parapiglia che coinvolgeva anche altri calciatori, e che il Borromeo era stato colpito dal Pazienza non solo con un calcio, ma anche con un pugno allo stomaco. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise, labi i rapporti e il reclamo proposto dalla U.S. Venafro, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 23 dicembre 1999, tra altre sanzioni irrogate ai calciatori responsabili dei fatti e alla U.S. San Giorgio Collatia infliggeva a detta società anche tre punti di penalizzazione, in applicazione dall'art. 7, comma 1, seconda pane, del Codice di Giustizia Sportiva. La competente Commissione Disciplinare, adita dall' U.S. San Giorgio Collatia, confermava la decisione del Giudice Sportivo con pronuncia pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 20 gennaio 2000. L' U.S. San Giorgio Collatia appellava tale pronuncia deducendo vizi della procedura seguita dalla Commissione Disciplinare in quanto non era stata sentita pur avendone fatto espressa richiesta, in violazione dall'art. 26, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale: "nei procedimenti dì seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o trarre copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi dì rapporto richiesti dagli organi disciplinari ai fini istruttori', e perché i chiarimenti richiesti al Direttore di gara e al Commissario di campo erano stati raccolti da un solo componente dell'organo giudicante e non dal collegio. La C.A.F., con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23/C - Riunione del 17 febbraio 2000, accoglieva l'appello per violazione dell'art. 26, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, rimettendo la controversia alla Commissione Disciplinare per un nuovo esame, in applicazione dell'art. 27, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare pertanto si pronunciava nuovamente con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 21 febbraio 2000. Con la nuova decisione la Commissione Disciplinare, rilevato che il Pazienza, tesserato come calciatore per l' U.S. San Giorgio Collatia, non poteva essere considerato alla stregua di un sostenitore o accompagnatore della predetta società, modificava la precedente pronuncia, con la quale aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo e quindi l'irrogazione alla società di appartenenza del Pazienza della penalizzazione di 3 punti, in applicazione dall'art. 7, comma 1, seconda parte del Codice dì Giustizia Sportiva, e riteneva applicabile alla fattispecie il comma 1, prima parte, dello stesso art. 7, per il quale: "La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punito con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0 - 2 0 con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole". Di conseguenza la Commissione Disciplinare infliggeva a11' U.S. San Giorgio Collatia la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione con il punteggio di 0 - 2. La Commissione Disciplinare confermava, peraltro, il proprio precedente deliberato e quindi le offre sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. Appella l' U.S. San Giorgio Collatia per il profilo della decisione attinente alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. L' appello per tale profilo va accolto. Esattamente la Commissione Disciplinare ha affermato che il Pazienza, calciatore in forza all' U.S. San Giorgio Collatia, in quanto tesserato della società, non può essere ritenuto un sostenitore o un accompagnatore di questa, termini con i quali si indicano i tifosi e, più in generale, altre persone estranee all'apparato societario che si accompagnano alla squadra, sicché é fuori luogo l'inquadramento della fattispecie nell' art. 7, comma 1, seconda parte, del Codice di Giustizia Sportiva ed è giusta, quindi, l'appellata decisione nel punto in cui, modificando la precedente pronuncia, ha annullato la sanzione della penalizzazione. La fattispecie, peraltro, ad avviso di questa C.A.F., non può essere inquadrata neppure nell'ambito di applicabilità della prima parte del comma 1, dell'art. 7 in parola, essendo evidente che non si è in presenza di "un fatto che abbia influito decisamente sul regolare svolgimento dì una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione". L'episodio verificatosi negli spogliatoi nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo di gioco ha determinato (in astratto) unicamente un'alterazione al potenziale atletico della squadra avversaria ad opera di un calciatore dell'altra squadra, ancorché questi non stesse partecipando alla gara perché squalificato, ma non ha inciso minimamente sulla prosecuzione della gara che si è conclusa in modo regolare. Si é quindi fuori dall'ipotesi disciplinata dalla disposizione da ultimo citata il cui presupposto è la irregolarità della gara in sé considerata o la mancata effettuazione della stessa. L'unica sanzione disciplinare pertinente all'episodio è quella personale a carico del responsabile dell'atto di violenza, in quanto tesserato (e il Pazienza è stato squalificato per sei mesi e quindici giorni) e non la punizione sportiva di perdita della gara a carico della società. La decisione della Commissione Disciplinare, pertanto, va annullata sul punto con conseguente ripristino del risultato ottenuto sul campo. La tassa di reclamo va restituita all'appellante. Per questi motivi, la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall' U.S. San Giorgio Collatia di Chieuti (Foggia), annulla l'impugnata delibera nella pane che infliggeva alla società appellante la punizione di perdita della suindicata gara per 0 - 2, ripristinando il risultato di 2 - 0 conseguito in campo, e conferma nel resto. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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