F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELIA S.S. POTENZA PICENA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA PER ANNI 4 AL CALCIATORE MALIZIA FEDERICO E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 4 del 22.7.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELIA S.S. POTENZA PICENA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA PER ANNI 4 AL CALCIATORE MALIZIA FEDERICO E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 4 del 22.7.1999) II Giudice Sportivo presso d Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul C.U. n. 51 del 24 giugno 1999, infliggeva a Malizia Federico, calciatore della S.S. Potenza Picena, la sanziono della squalifica per anni cinque e alla società la squalifica del campo di giunco per due gare ufficiali. La sanzione veniva inflitta sulla base del referto dell'arbitro, il quale riferiva che al termine della gara Potenza Picena/Robur Macerata, valida per il Tomeo Carlini e disputatasi a Potenza il 12.6.1999, mentre faceva ritorno negli spogliatoi veniva colpito alla testa da in colpo sferratogli dal calciatore della Potenza Picena, Malizia Federico. Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva reclamo la S.S. Potenza Picena, deducendo che il calciatore Malizia aveva colpito l'arbitro con l'intento di difendere il padre, dirigente della Società, precedentemente colpito da un calcio dal Direttore di gara e che aveva quindi agito per legittima difesa. Rilevava, inoltre, che doveva essere valutato il comportamento corretto del calciatore durante e dopo l'episodio in questiono e che la sanzione doveva comunque essere attenuata in considerazione della sua giovane età, delle sue qualità morali e dell'assenza di procedimenti disciplinari. Sosteneva infine la Società reclamante che nessun estraneo era entrato negli spogliatoi, in quanto il padre del calciatore faceva parte del Consiglio direttivo della S.S. Potenza Picena ed escludeva che i cancelli del terreno di giunco fossero aperti durante lo svolgimento della gara. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 4 del 22 luglio 1999, accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo ad anni quattro la sanzione inflitta al calciatore Malizia e confermando la squalifica del campo della S.S. Potenza Picena per due gare ufficiali. Contro quest'ultima decisione ricorre avanti questa Commissione d'Appello la S.S. Potenza Picena, riproponendo gli stessi motivi dedotti avanti la Commissione Disciplinare e chiedendo, in via principale, il proscioglimento del calciatore Malizia e l'annullamento della sanzione della squalifica del campo o, in via subordinata. la riduzione delle sanzioni inflitte. II reclamo va parzialmente accolto. Sulla base del referto arbitrale e dei chiarimenti forniti alla Commissione Disciplinare dal Direttore di gara, deve ritenersi accertato che il calciatore Malizia Federico abbia volontariamente colpito l'arbitro dell'incontro, al rientro negli spogliatoi, con un colpo violento in testa. II grave comportamento posto in essere dal Malizia può tuttavia essere valutato con minor rigore tenuto conto che l'episodio violento è avvenuto subito dopo che il proprio genitore, Malizia Renato, che in precedenza aveva colpito l'arbitro con un schiaffo, era stato a sua volta colpito con calcio. In proposito le argomentazioni difensive hanno trovato riscontro obiettivo nelle dichiarazioni rese dall'arbitro, il quale ha confermato di essere stato circondato da pi0 persone non autorizzate, entrate nel terreno di giunco al termine della gara e di aver colpito, anche se involontariamente, il padre del calciatore Malizia con un calcio all'avambraccio. Va pertanto tenuto conto del parti0olare stato d'animo del calciatore nel momento in cui ha visto il proprio genitore colpito dall'arbitro. Nel caso in specie non può essere ravvisata la scriminante della legittima difesa invocata dall'incolpato, ma le circostanze in cui 8 avvenuto il fatto, unitamente alla sua giovane età e al ravvedimento dimostrato subito dopo l'episodio, legittimano una ulteriore riduzione della squalifica inflitta, che appare equo rideterminare in anni tre. II reclamo avverso la squalifica del campo per due gare ufficiali deve invece ritenersi inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d2) C.G.S., in quanto la sanzione non supera i quattro mesi. Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dalla S.S Potenza Picena di Potenza Picena (Macerata), tosi decide: - in parziale accoglimento, riduce ad anni tre la sanzione della squalifica giA inflitta dai primi giudici al calciatore Malizia Federico; - lo dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d2) C.G.S., nella parte con cernente la sanzione della squalifica del campo di giunco per n. 2 giornate effettive di gara; - dispone la restituzione della tassa versata.
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