F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 12/C – RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. OLIMPIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.9.2002 INFLITTA AL CALCIATORE AVELLANI MANUEL (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 13 del 14.f0.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 12/C - RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. OLIMPIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.9.2002 INFLITTA AL CALCIATORE AVELLANI MANUEL (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 13 del 14.f0.1999) La S.S. Olimpia ha inoltrato ricorso a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 14 ottobre 1999, che ha confermato le sanzioni disciplinari inflitte dal Giudico Sportivo in relazione alla gara Olimpia Ostra Vetere/Fabriano Calcio del Campionato Juniores Regionale, disputata il 25.9.1999, di cui al Com. Uff. n. 11 del 30 settembre 1999. La reclamante ha limitato la sua richiesta alla riduzione della squalifica, fino al 30.9.2002, inflitta al calciatore Avellani Manuel per atti di violenza nei confronti di un avversario che ritiene sproporzionata rispetto a quanto accaduto in campo e tenuto conto che questi ha reagito ad un calcio infertogli dall'avversario, da lui colpito subito dopo. Si osserva che l'arbitro ha riferito che l'Avellani, portiere della squadra Olimpia Ostra Vetere, colpiva con un calcio al ginocchio un avversario, che tentava di driblarlo, colpendolo poi con calci dopo che questi era caduto a terra; ne nasceva una rissa tra i calciatori e la gara veniva sospesa. Tale fatto storico non è contestato dalla reclamante, ma la giustificazione addotta, e cioè una reazione ad una presunta provocazione violenta ad opera dell'avversario da lui colpito, non trova conforto negli atti. Valutate le circostanze e, tenuto conto della assenza di precedenti specifici, si può dar luogo ad una valutazione di minore rigore e, di conseguenza ad una riduzione della sanzione inflitta. Stimasi, pertanto, fissare la squalifica inflitta all'Avellani fino al 30.6.2001. La tassa va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Olimpia di Ostra Vetere (Ancona), riduce al 30.6.2001 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Avellani Manuel. Ordina la restituzione della tassa versata.
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