F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C – RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. COLBUCCARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLBUCCARO/PIEVEBOVIGLIANA DEL 24.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 20 del 25.11.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 20/C - RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. COLBUCCARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLBUCCARO/PIEVEBOVIGLIANA DEL 24.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 20 del 25.11.1999) L'arbitro della gara Colbuccaro/Pievebovigliana, in programma il 24.10.1999 nell'ambito del Campionato di 2a Categoria del Comitato Regionale Marche, riferiva nel proprio rapporto che durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo l'Assistente di parte delI'Arbitro, tale Lucarelli Sandro, tesserato per la società Pievebovigliana, era entrato nel suo spogliatoio per segnalargli la mancanza della Forza Pubblica e di una unità di pronto soccorso, ma anche per invitarlo, con fare minaccioso, a non lasciarsi intimidire nel prosieguo dell'incontro; che, per quanto accaduto, egli non si era più sentito in condizione di continuare a dirigere l'incontro con la necessaria serenità ed aveva sospeso la gara. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 15 del 28 ottobre 1999, squalificava il Lucarelli fino al 25.11.t999 e disponeva la ripetizione della gara La decisione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare adita dalla Polisportiva Colbuccaro (Com. Uff. n. 20 del 25 novembre 1999). Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale quest'ultima società, invocando l'aggiudicazione dell'incontro "a tavolino'. II gravame non ha fondamento. Ed invero, si come hanno rilevato giustamente i primi giudici, nella specie il comportamento tenuto dal Direttore di gara non fu conforme alla previsione regolamentare, in quanto non vi era alcun pregiudizio in ordine all'incolumità dello stesso, né sussistevano fattori oggettivi tali da impedirgli di continuare a dirigere l'incontro in piena indipendenza di giudzio. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Colbuccaro di Colbuccaro (Macerata) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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