F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. FALCONARA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE BADALONI MARCO E DELL’INIBIZIONE DEL SIG. PASQUINI AMLETO, ENTRAMBE FINO AL 31.1.2005, LORO INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA SENIGALLIA/FALCONARA DEL 22.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 34 del 24.2.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL F.C. FALCONARA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA
DELL'ALLENATORE BADALONI MARCO E DELL'INIBIZIONE DEL SIG. PASQUINI
AMLETO, ENTRAMBE FINO AL 31.1.2005, LORO INFLITTE IN RELAZIONE ALLA
GARA SENIGALLIA/FALCONARA DEL 22.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 34 del 24.2.2000)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona. sulla base degli atti ufficiali, e
in particolare del rapporto redatto dall'Arbitro dopo la gara Senigallia/Falconara del 22.12000, ha
preso atto dei gravi fatti violenti verificatisi sul campo che hanno dato luogo alla decisione arbitrale
della chiusura anticipata della gara: il Direttore di gara, nel momento in cui si accingeva a decretare
l'espulsione del calciatore del Falconara, Emiliano Pasquini, è stato aggredito, prima verbalmente,
con ingiurie, poi afferrato per il collo che gli veniva stretto fino a fargli mancare il respiro, dal
massaggiatore del Falconara, Pasquini Amleto; subito dopo la anticipata fine della gara l'Arbitro è
stato anche colpito con un calcio dall'allenatore del Falconara, Badaloni Marco. Sulla scorta di
quanto sopra detto Giudice Sportivo ha, pertanto, disposto di assegnare la vittoria della gara al
Senigallia per 0 a 2, di infliggere al F.C. Falconara l'ammenda di 150.000 lire per responsabilità
oggettiva, di inibire lo svolgimento di ogni attività sportiva al Sig. Pasquini Amleto fino al
31.1.2005 e di comminare al Sig. Badaloni Marco la squalifica fino al 31.1.2005 (Com. Uff. n. 28
del 26 gennaio 2000).
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, anche sulla base della
piena conferma dei fatti resa dall'Arbitro in sede di audizione, ha confermato la deliberazione del
Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 34 del 24 febbraio 2000).
Con l'appello presentato dinanzi a questa Commissione Federale la società F.C. Falconara,
pur ammettendo gli episodi di aggressione descritti dagli atti ufficiali, ne circoscrive la portata e
suggerisce una ricostruzione che tende ad attenuare la violenza degli atti posti in essere sia dal
massaggiatore che dall'allenatore nei confronti del Direttore di gara.
Questa Commissione d'Appello Federale concorda nella valutazione della gravità degli
episodi attestati dal rapporto arbitrale, ma, sia pure con le cautele indicate dagli indirizzi
giurisprudenziali costantemente affermati, ritiene di dover rivedere la valutazione circa la
somministrazione delle sanzioni; sanzioni la cui afflittività deve essere graduata con riguardo alle
concrete situazioni di fatto valutate in termini oggettivi e tenendo conto della necessità di perseguire
effetti repressivi nei confronti dei comportamenti antisportivi.
Sulla base della compiuta ponderazione, la C.A.F. ritiene equo sanzionare il Sig. Pasquini
Amleto ed il Sig. Badaloni Marco rispettivamente con l'inibizione e la squalifica per anni tre.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal F.C.
Falconara di Falconara Marittima (Ancona), riduce al 31.1.2003 le sanzioni della squalifica
all'allenatore Badaloni Marco e dell'inibizione al Sig. Pasquini Amleto, già loro inflitte dai primi
giudici. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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