F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. SESTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLANDIMELETO/SESTINO DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 46 del 5.5.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. SESTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLANDIMELETO/SESTINO DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 46 del 5.5.2000) L'A.C. Piandimeleto proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche deducendo che nella gara Piandimeleto/Sestino, disputata il 16.4.2000 per il Campionato di 2° Categoria, Girone "A", e terminata con il risultato di 1-2 per la squadra ospite, la società avversaria aveva fatto partecipare il calciatore Nannini Alessandro in posizione irregolare perché lo stesso aveva partecipato alle prime dieci giornate di gara dello stesso campionato come allenatore, regolarmente tesserato, dell'A.S. Carpegna. La Commissione Disciplinare, eseguiti gli accertamenti del caso, accoglieva il reclamo e, per l'effetto, irrogava alla S.S. Sestina la punizione sportiva della perdita della predetta gara con il risultato di 0-2, in applicazione dell'art. 7, n. 4, del Codice di Giustizia Sportiva, e infliggeva al tesserato Nannini Alessandro l'inibizione di giorni 30 (Com. Uff. n. 46 del 5 maggio 2000). Appella la S.S. Sestina, deducendo l'erroneità della decisione, sul rilievo che il calciatore Nannini non è stato mai tesserato per l'A.S. Carpegna, e chiedendone la riforma. L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto. II reclamo proposto dell'A.C. Piandimeleto alla Commissione Disciplinare, come esattamente deduce l'appellante, è stato presentato oltre il termine di tre giorni dalla disputa della gara, in contrasto, quindi, con la normativa introdotta con il Comunicato Ufficiale n. 73 del 27.1.2000 in materia di abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime tre giornate dei campionati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti. La Commissione Disciplinare, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del reclamo proposto dell'A.C. Piandimeleto. L'appello della S.S. Sestina va, pertanto, accolto e la decisione appellata deve essere annullata. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Sestina di Sestino (Arezzo), annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per inammissibilità del reclamo 22.4.2000 dall'A.C. Piandimeleto dinanzi la Commissione Disciplinare, per tardività. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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