F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C – RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. SESTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLANDIMELETO/SESTINO DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 46 del 5.5.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. SESTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
PLANDIMELETO/SESTINO DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 46 del 5.5.2000)
L'A.C. Piandimeleto proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Marche deducendo che nella gara Piandimeleto/Sestino, disputata il 16.4.2000 per il
Campionato di 2° Categoria, Girone "A", e terminata con il risultato di 1-2 per la squadra ospite, la
società avversaria aveva fatto partecipare il calciatore Nannini Alessandro in posizione irregolare
perché lo stesso aveva partecipato alle prime dieci giornate di gara dello stesso campionato come
allenatore, regolarmente tesserato, dell'A.S. Carpegna.
La Commissione Disciplinare, eseguiti gli accertamenti del caso, accoglieva il reclamo e,
per l'effetto, irrogava alla S.S. Sestina la punizione sportiva della perdita della predetta gara con il
risultato di 0-2, in applicazione dell'art. 7, n. 4, del Codice di Giustizia Sportiva, e infliggeva al
tesserato Nannini Alessandro l'inibizione di giorni 30 (Com. Uff. n. 46 del 5 maggio 2000).
Appella la S.S. Sestina, deducendo l'erroneità della decisione, sul rilievo che il calciatore
Nannini non è stato mai tesserato per l'A.S. Carpegna, e chiedendone la riforma.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
II reclamo proposto dell'A.C. Piandimeleto alla Commissione Disciplinare, come esattamente
deduce l'appellante, è stato presentato oltre il termine di tre giorni dalla disputa della gara, in
contrasto, quindi, con la normativa introdotta con il Comunicato Ufficiale n. 73 del 27.1.2000 in
materia di abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le
ultime tre giornate dei campionati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti.
La Commissione Disciplinare, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del
reclamo proposto dell'A.C. Piandimeleto.
L'appello della S.S. Sestina va, pertanto, accolto e la decisione appellata deve essere
annullata.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Sestina
di Sestino (Arezzo), annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per
inammissibilità del reclamo 22.4.2000 dall'A.C. Piandimeleto dinanzi la Commissione Disciplinare,
per tardività. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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