F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 11/C – RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAURI MINTURNO /MOROLO CALCIO DEL 26.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 19 del 14.10.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 11/C - RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAURI MINTURNO /MOROLO CALCIO DEL 26.9.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 19 del 14.10.1999) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 19 del 14 ottobre 1999, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, decidendo in merito al reclamo sporto dell'U.S. Scauri Mintumo, awerso la regolarità della gara Scauri Mintumo/Morolo Calcio, disputata il 26.9.1999 per il Campionato di Eccellenza, accertava che alla medesima aveva partecipato il calciatore Roberto Quinto, il quale, squalificato nella stagione 1998/99 in relazione a gara del Campionato Juniores, non aveva scontato la punizione nella stagione stessa e, nel frattempo, aveva cambiato società e superato i limiti di età delle manifestazioni giovanili. Riteneva la Commissione Disciplinare che pertanto il Quinto. ai sensi dall'art. 12 comma 6 C.G.S., avrebbe dovuto scontare la squalifica in gare della prima squadra della nuova società di appartenenza; ciò non essendo avvenuto, applicava a carico dell'A.S. Morolo Calcio, fra l'altro, la punizione sportiva della perdita della gara. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione la A.S. Morolo Calcio, eccependo preliminarmente la mancata costituzione del contraddittorio, non avendo ricevuto copia del reclamo interposto dalla controparte; o, nel marito, sosteneva che il principio affermato dalla Commissione Disciplinare non era fissato in alcuna norma e quindi non poteva essere applicato. Ciò premesso, rileva anzitutto la C.A.F. che l'eccezione preliminare è infondata, esistendo agli atti Ia ricevuta della raccomandata (n. 3981 del 2.t0.1999) colla quale il reclamo dall'U.S. Scauri Mintumo venne comunicato all'attuale appellante. Nel merito, l'appello è infondato. La Commissione Disciplinare non ha fatto che applicare correttamente la giurisprudenza di questa C.A.F, consolidatasi nel tempo e che aveva trovato riscontro anche nella circolare esplicativa della Lega Nazionale Dilettanti, datata 3.9.1993. ma, stante il suo contenuto chiarificatore, ovviamente riflettentesi anche sulle stagioni successive. Nel caso di specie, peraltro, è il testo dell'ari 12 comma 6 C.G.S. che contiene la specifica normativa invocata dalla reclamante, laddove è stabilito che un calciatore colpito da squalifica, che abbia cambiato società prima di scontare la punizione, deve espiarla in gare ufficiali della prima squadra. II Quinto, nella specie, è stato impiegato in prima squadra senza avere scontato la squalifica, per cui la decisione appellata deve essere confermata. Va incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Morolo Calcio di Morolo (Frosinone) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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