F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C – RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. GENNARO MINAFRAAVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI GENNARO MINAFRA/BITONTO DEL 21.11.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 26 del 28.12. 1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 23/C - RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. GENNARO MINAFRAAVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI GENNARO MINAFRA/BITONTO DEL 21.11.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 28.12. 1999) La Pol. Bitonto proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alla gara del Campionato Regionale Allievi, Girone C, Gennaro Minafra/Bitonto, disputata il 28.tt.t999 e terminata con il risultato di 1 - 1. Rilevava la reclamante che alla predetta gara aveva preso parte per il G.S. Gennaro Minafra, il calciatore Petaroscia Giuseppe in posizione irregolare. II predetto calciatore infatti avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica inflittogli nell'ultima partita del Campionato Regionale Giovanissimi relativa all'anno sportivo 1998/99. II Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che nello stesso giorno, 28.11. 1999, si era disputata un' altra gara ufficiale del Campionato Regionale Giovanissimi (Nicolaus/Minafra Bari) e affermato che effettivamente il calciatore era in posizione irregolare nella gara Gennaro Minafra/Bitonto, in base all'att. 36, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, infliggeva al G.S. Gennaro Minafra di Bari, in applicazione dall'art. 7. comma i , del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0 - 2, la sanzione dell'ammenda di L. 150.000 a carico della Società di appartenenza del calciatore, al calciatore Petaroscia la squalifica fino a tutto il 3t.1.2000 ed al dirigente accompagnatore della stessa società l'inibizione tino a tutto.il 31.32000 (Coni. UH n. 26 del 28 dicembre 1999). L'appello proposto dal G.S. Gennaro Minafra di Bari avverso la predetta decisione è fondato. II calciatore Petaroscia, il quale per raggiunti limiti di età nella stagione 1999/2000 non faceva più parte della Categoria Giovanissimi, infatti, non ha preso parte alla gara del Campionato Regionale Allievi di competenza tra la Pol. Giovinazzo e il G.S. Gennaro Minafra disputata il 31.10.1999, scontando la sanzione. II Petaroscia, pertanto, era in posizione regolare nella gara del 28.11.1999. L'impugnata decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado va dunque riformata e, in accoglimento dell'appello proposto dal G.S. Gennaro Minafra, va ripristinato il risultato di 1 - t conseguito sul campo nella gara Gennaro Minafra/Bitonto de128.1t.1999. La tassa di reclamo va restituita all'appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal G.S. Gennaro Minafra di Bari, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 1 conseguito sul campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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