F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C – RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. GIOVENTÙ SUPERSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVENTÙ SUPERSANO/REAL UGENTO DEL 14.11-1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 20 del 16.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C - RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. GIOVENTÙ SUPERSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVENTÙ SUPERSANO/REAL UGENTO DEL 14.11-1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 20 del 16.12.1999) All'esito della gara Gioventù Supersano/Real Ugento, disputata il 14.11.1999 nelI'ambito del Campionato di 2a Categoria del Comitato Regionale Puglia e terminata col punteggio di 2 a 5, l'Associazione Sportiva Gioventù Supersano proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Licchello Simone, in posizione irregolare perché tesserato all'estero. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 16 dicembre 1999, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale l'A.S. Gioventù Supersano, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino'. II gravame é fondato. Ed invero, all'esito dei disposti accertamenti, è risultato che il calciatore Licchello Simone fu nella congiuntura irritualmente utilizzato, essendo tesserato per la società svizzera S.C. YF Juventus Zurich di Zurigo sin dal 5.9.1997. L'acclarata posizione irregolare del Licchello comporta l'irrogazione della punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0 a 2 a carico della S.S. Real Ugento. All'accoglimento del reclamo fa seguito la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalI'A.S. Gioventù Supersano di Supersano (Lecce), annulla l'impugnata delibera, infliggendo alla S.S. Real Ugento la punizione sportiva di perdita per 0 a 2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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