F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CASSANO DELLE MURGE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASSANO MURGFJINTER COPIAL PUTIGNANO DEL 30.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 38 dell’ 11 .5.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. CASSANO DELLE MURGE AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA CASSANO MURGFJINTER COPIAL PUTIGNANO DEL 30.4.2000 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 38 dell' 11 .5.2000)
All'esito della gara Cassano Murge/Inter Copial Putignano, disputata il 30.4.2000
nelI'ambito del Campionato di 3e Categoria, Girone C. del Comitato Regionale Puglia. terminata
con il punteggio di 0 a 0, l'A.S. Cassano delle Murge proponeva rituale reclamo, adducendo che
nell'occasione, nella file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Giliberti Eusebio,
in posizione irregolare.
La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 38
dell'11 maggio 2000. accoglieva il reclamo, infliggendo al C.S. Inter Copial Putignano la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2.
Avverso tale decisione ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. Cassano
delle Murge, chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dell'art. 8 comma 1. lett. f), C.G.S. in
quanto il calciatore in parola ha partecipato, sempre in posizione irregolare, a numerose altre partite
del medesimo campionato.
L'impugnazione in esame è inammissibile.
L'art. 23 n. 2 C.G.S. prevede, infatti, che '... per i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono
titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi abbiano partecipato...".
Nel caso in esame, non ricorre tale ipotesi per l'A.S. Cassano delle Murge in quanto non risulta
titolare di un interesse diretto.
Per questa motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dall'A.S. Cassano delle Murge
di Cassano delle Murge (Bari), tosi decide
- lo dichiara inammissibile. ai sensi dall'art. 23 n. 2 C.G.S., per carenza d'interesse diretto della
società reclamante con riferimento a gare diverse cui ha preso parte il calciatore Giliberti Eusebio
nelle file del C.S. Inter Copial Putignano nella stagione 1999/2000;
lo dichiara inammissibile. per decorrenza dei termini, ai sensi dall'art. 37 n. 3 C.G.S., con
riferimento alla gara Inter Copial Putignano/Cassano Murge del 23.1.2000;
- ordina l'incameramento della tassa versata.
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