F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.S. INTER COPIAL PUTIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASSANO MURGE/INTER COPIAL PUTIGNANO DEL 30.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 38 dell’11 .5.2000).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL C.S. INTER COPIAL PUTIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA CASSANO MURGE/INTER COPIAL PUTIGNANO DEL 30.4.2000 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 38 dell'11 .5.2000).
All'esito della gara Cassano Murge/Inter Copial Putignano. disputata il 30.4.2000
nelI'ambito del Campionato di 3" Categoria. Girone C, del Comitato Regionale Puglia, terminata
con il punteggio di 0 a 0, la A.S. Cassano Murge proponeva rituale reclamo. adducendo che
nell'occasione. nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Gilibeni Eusebio,
in posizione irregolare.
La competente Commissione Disciplinare. con delibera pubblicata sul Com. Utt. n. 38
dell'11 maggio 2000, accoglieva il reclamo, infliggendo al C.S. Inter Copial Putignano la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2.
Avverso tale decisione ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale il C.S. Inter
Copial Putignano. chiedendo l'annullamento della predetta decisione. in quanto il calciatore in
parola sarebbe stato regolarmente tesserato, le proprie controdeduzioni sarebbero state
erroneamente ritenute tardive ed il comunicato del Comitato Regionale Puglia sarebbe stato inviato
solo il 12 maggio 2000.
L'impugnazione in esame è infondata.
Con la deliberazione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 73/A del 27 gennaio 2000, il
Presidente Federale ha determinato le modalità procedurali panicolati, in uno con le necessarie
abbreviazioni di termini dinanzi agli organi di giustizia sportiva, per le ultime tre giornate dei
Campionati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti. In panicolare. per i reclama di
prima istanza avanti la Commissione Disciplinare riguardanti la pos~zione irregolare di tesserati, ha
disposto che essi'...dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale
entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara. con contestuale invio - sempre
nel predetto termine - di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. La
controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede del Comitato
Regionale entro 48 ore...'.
Nel caso in esame l'appellante afferma di aver inoltrato le proprie deduzioni nei termini,
allegando fotocopia di ricevuta di raccomandata spedita il 5 maggio 2000. Tali deduzioni risultano,
però. pervenute il 9 maggio 2000 e, pertanto, sono state correttamente ritenute tardive dalla
Commissione Disciplinare rilevando, ai fini del rispetto dei termini ricordati, la data nella quale le
deduzioni pervengono e non quella di spedizione.
L'art. 100 n. S delle N.O.I.F. prevede, inoltre, che 'contro l'accoglimento o il mancato
accoglimento della richiesta di trasferimento, ... le parti interessate possono ricorrere nel termine di
trenta giorni alla Commissione Tesseramenti...':
Nel caso in esame. il C.S. Inter Copial Putignano ha lasciato inutilmente decorrere detto
termine. Tale eccezione non appare, quindi, opponibile ora ed in questa sede
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal C.S. Inter Copial
Putignano di Putignano (Bari) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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