F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C – RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. 0.P. DON UVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANOSA/O.P. DON UVA DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 36 dell’ 11.5.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. 0.P. DON UVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANOSA/O.P. DON UVA DEL 16.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 36 dell' 11.5.2000) Al termine del primo tempo di gioco della gara Canosa/O.P. Don Uva. disputata per il Campionato di Promozione, Girone "A", il calciatore Di Bitonto Davide mentre rientrava negli spogliatoi veniva aggredito da uno spettatore che, eludendo la sorveglianza della Forza Pubblica, entrava in campo e colpiva il suddetto calciatore ripetutamente con calci e con un pugno sferrato con tanta violenza da fargli perdere conoscenza. II calciatore trasportato al Pronto Soccorso di Canosa veniva giudicato guaribile in 5 giorni. Ovviamente il Di Bitonto non prese parte al secondo tempo della gara. II Gruppo Sportivo O.P. Don Uva, previo preannuncio telegrafico, proponeva reclamo avverso il risultato della gara. terminata con d punteggio di 0-0, chiedendo la vittoria a tavolino nei confronti della S.S. Canosa. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia respingeva il reclamo, sul rilievo dell'applicabilità alla fattispecie dell'ari 7, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per il quale: "non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di tatti o situazioni imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società.", pur infliggendo alla S.S. Canosa, ritenuta oggettivamente responsabile dell'aggressione del calciatore commessa da un suo sostenitore, altre sanzioni disciplinari, tra cui, a norma dello stesso art. 7, comma 1, la penalizzazione di un punto in classifica (Com. uff. n. 37 del 4 maggio 2000). II Gruppo Sportivo O.P. Don Uva proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare. Con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 dell'tt maggio 2000, la Commissione Disciplinare dichiarava il reclamo irricevibile perché proposto dopo il termine di tre giorni dalla pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale, in contrasto, quindi, con la normativa introdotta con il Comunicato Ufficiale n. 28 del 24.2.2000 in materia di abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime tre giornate dei campionata regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti. Appella il Gruppo Sportivo O.P. Don Uva deducendo I'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare. Anche l'appello, peraltro, è da dichiarare irricevibile. In base alla normativa soprarichiamata, di cui al C. U. della F.I.G.C. n. 73/A del 27.1.2000, che ha introdotto termini abbreviati per le ultime tre giornate di campionato, l'appello alla C.A.F. doveva essere proposto, mediante telefax, il glomo successivo a quello della data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale relativo alla decisione appellata. Tale termine non è stato rispettato dall'appellante. II Comunicato Ufficiale sul quale A stata pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare è dell'11.5.2000 e l'appello è stato inviato per raccomandata e non per telefax il giorno 12.5.2000 e, pertanto, non è pervenuto d giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata. La tassa di reclamo va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 25 commi 5 e t3 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dal G.S. 0.P. Don Uva di Bisceglie (Bari) e ordina incamerarsi la relativa tassa.
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