F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. BIRORI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIROR/BORORE DEL 20.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 34 del 9.3 2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 32/C - RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. BIRORI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIROR/BORORE DEL 20.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 34 del 9.3 2000) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 34 del 9 marzo 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Borore avverso la regolarità della gara Birori/Borore, disputata il 20.2.2000 per il Campionato di 3° Categoria - accertava che alla medesima aveva partecipato, per la Pol. Birori, il calciatore Pala Daniele, il quale - essendo stato squalificato dal Giudice Sportivo, giusta decisione di cui al C.U. n. 8 del 4 novembre 1999, fino al 31.1.2000 ai sensi dall'art. 5 comma 2 C.G.S. e per ulteriori tre giornate per condotta variamente scorretta - non aveva ancora scontato l'ultima di tali giornate. Conseguentemente. applicava a carico della Pol. Birori la punizione sportiva prevista dell'art. 7 C.G.S.. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la Pol. Birori, la quale, richiamandosi al disposto dall'art. 12 comma 2 C.G.S., sosteneva la regolarità della posizione del calciatore Pala, la cui squalifica doveva comunque cessare con il 31.1.2000, dovendo le tre giornate essere scontate per prime. E pertanto chiedeva l'annullamento della decisione impugnata. L'appello è manifestamente infondato. La delibera della Commissione Disciplinare non contrasta affatto con la norma richiamata dalla Pol. Birori, in quanto è di tutta evidenza che una squalifica a tempo, proprio in ragione di tale disposizione, decorre immediatamente e non può affatto assorbire ulteriori provvedimenti disciplinari, che debbono invece essere espiati dopo cessata tale squalifica . Quindi, la squalifica a tempo decorreva immediatamente dopo la pubblicazione sul comunicato ufficiale (5.11.1999) e, dall'1.2.2000, dovevano individuarsi le tre giornate di campionato, nelle quali il Pala era squalificato e non poteva partecipare a gare. La sua partecipazione alla terza gara, disputata il 20.2.2000, era dunque illegittima ed è stata correttamente sanzionata. Va conseguentemente respinto l'appello, con incameramento della relativa tassa. Per questa motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Birori di Birori (Nuoro) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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