F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C – RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U-S. CUGLIERI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2001 INFLITTA AL CALCIATORE COPPOLA ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso d Comitato Regionale Sardegna -Com. Uff. n. 37 del 30.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C - RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U-S. CUGLIERI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2001 INFLITTA AL CALCIATORE COPPOLA ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso d Comitato Regionale Sardegna -Com. Uff. n. 37 del 30.3.2000) II rapporto dell'Arbitro, concernente la gara Silanus / Cuglieri del 5.3.2000 valevole per il Campionato di 2a Categoria, Girone F, riferisce che al quarantaquattresimo minuto del secondo tempo, dopo che l'Arbitro aveva decretato un calcio di rigore in favore della Pol. Silanus, il calciatore Coppola Antonio "si avventava" contro lo stesso Direttore di gara e lo colpiva "con un calcio alla coscia destra provocandone la caduta nella quale questi riportava, anche a seguito dell'impatto con il terreno, una "ferita con fuoriuscita di sangue all'altezza del ginocchio". II calciatore Coppola veniva di conseguenza espulso. II competente Giudice Sportivo ha comminato al calciatore Coppola Antonio la sanzione della squalifica fino al 30.6.2001 (C.U. n. 34 del 9 marzo 2000). La sanzione è stata confermata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con deliberazione recata dal Comunicato Ufficiale n. 37 del 30 marzo 2000. Con atto di appello presentato dinanzi a questa C.A.F. l'U.S. Cuglieri, reiterando argomentazioni già prospettate nel giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare, lamenta la genericità del rapporto arbitrale, esclude la volontarietà del contatto fisico fra il calciatore e l'Arbitro e pone in evidenza la non gravità dell'infortunio subito dallo stesso Arbitro. L'esame degli atti di causa e del reclamo consentono di considerare come attendibile e precisa la ricostruzione degli eventi operata dal Direttore di gara: trova conferma in tal modo, in questa sede, la valutazione già compiuta dalla Commissione Disciplinare che non ha ritenuto valide le allegazioni difensive a fronte della estrema precisione e univocità del rapporto arbitrale dal quale si desume in pieno l'effettiva volontarietà e gravità del gesto dal Coppola. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Cuglieri di Cuglieri (Oristano) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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